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15. L'intera tesi [pdf]: diritto naturale ed

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Il nucleo vero del positivismo giuridico trova la sua terza fondazione nel difetto di<br />

certezza che secondo Messner significa che le situazioni del <strong>diritto</strong> basate sulla<br />

natura della cosa non sono sempre riconoscibili con ultima sicurezza, e dunque è<br />

competenza del legislatore di definire che cosa vale come <strong>diritto</strong>. Poi v<strong>ed</strong>iamo un<br />

ampio compito per il legislatore nell'area giusnaturalisticamente neutrale, su quale<br />

il <strong>diritto</strong> <strong>naturale</strong> gli dà la legittimazione di decidere senza presentare princípi<br />

giuridici contenusticamente definiti. Qui non sono toccate solamente questioni di<br />

opportunità in vista dell'assicurazione del bene comune, ma anche questioni di<br />

valore nel senso che un popolo può decidere in quest'area neutrale a quali valori<br />

preferibilmente si vuole d<strong>ed</strong>icare. Come quinto punto vero del positivismo<br />

Messner trova l'argomento della continuità di <strong>diritto</strong>, carattere essenziale questo<br />

collegato con l'ordine giuridico. La conservazione della continuità del <strong>diritto</strong> può<br />

significare per il legislatore che deve trascurare perfino cambiamenti del <strong>diritto</strong><br />

legiferato pre<strong>tesi</strong> dal <strong>diritto</strong> <strong>naturale</strong>, perché una tale riforma potrebbe portare con<br />

se difficoltà a causa di consuetudini profondamente radicate, danneggiare la<br />

certezza del <strong>diritto</strong> e così condurre magari ad un danno del bene comune. E<br />

finalmente Messner menziona la natura dell'uomo caduto come causa più<br />

profonda per la posizione propria e essenziale del <strong>diritto</strong> positivo, per<br />

l'emanazione e la conservazione del <strong>diritto</strong> nell'ambito dell'ordine giuridico e così<br />

come causa per la competenza più allargata del <strong>diritto</strong> positivo.<br />

D'altra parte è proprio la dottrina giusnaturalista che la natura della cosa stessa<br />

può mostrare la contrarietà di realtà (Wirklichkeitswidrigkeit) di un certo<br />

positivismo giuridico unilaterale. Perché la ipo<strong>tesi</strong> fondamentale sembra che il<br />

<strong>diritto</strong> sia soltanto il <strong>diritto</strong> positivo e che non siano norme giuridiche soprapositive<br />

e fondate nell'ordine morale che valgono come vincolanti per lo stesso<br />

<strong>diritto</strong> positivo. Non ci sono tanti che ancora seguono un positivismo giuridico<br />

assoluto, piuttosto è ammesso oggi che a colpa di questa posizione è nata una crisi<br />

del concetto di <strong>diritto</strong>. Ci mancava all'improvviso un concetto universalmente<br />

riconosciuto. La vecchia definizione di Austin 188 , che soltanto il comandamento<br />

188 Cf. J. AUSTIN, The Province of Jurisprudence Determin<strong>ed</strong>, London 1832.<br />

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