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15. L'intera tesi [pdf]: diritto naturale ed

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non solo eviterà influssi dannosi sulla concezione cristiana della vita del suo<br />

popolo, ma cercherà anche di sostenere positivamente le idee culturali radicati<br />

nella stessa concezione; in un tempo in cui l'er<strong>ed</strong>ità della cultura cristiana viene<br />

minacciata, lo stato sarà preparato di far valere nella sua politica estera la sua<br />

influenza per la protezione di essa e di quella di altri popoli, che stanno nella lotta<br />

per l'esistenza cristiana.<br />

Questi princípi menzionati per Messner sono incontestabili teoricamente soltanto,<br />

se si pensi ad uno stato il cui popolo resta f<strong>ed</strong>ele alla confessione cristiana. Nella<br />

comunità statale religiosamente mista lo stato non può confessare e sostenere la<br />

religione di una parte del popolo senza che venga portata la coscienza degli altri<br />

cittadini in conflitti. Qui c'è il problema della tolleranza dello stato nell'ambito<br />

religioso, cioè concretamente:<br />

1. la libertà della confessione religiosa;<br />

2. la libertà dell'associazione a base di comuni obblighi e interessi religiosi;<br />

3. la libertà alla pubblicità (propaganda) per le convinzioni della propria comunità<br />

religiosa secondo il <strong>diritto</strong> all'espressione dell'opinione in vigore.<br />

Il <strong>diritto</strong> al culto libero è strettamente collegato con il <strong>diritto</strong> alla libertà di<br />

coscienza. È un <strong>diritto</strong> assoluto in quanto è in questione il culto privato. Invece il<br />

<strong>diritto</strong> al culto pubblico è un <strong>diritto</strong> condizionato, perché non deve essere<br />

collegato con esso un pregiudizio contro chiari diritti di altri (per esempio<br />

attraverso il sacrificio umano) oppure contro l'ordine pubblico. Il <strong>diritto</strong> al culto<br />

libero significa da una parte: nessuno va obbligato ad un esercizio religioso che<br />

contraddice la sua convinzione, neanche se fosse uno della vera religione; d'altra<br />

parte nessuno deve essere legittimamente obbligato ad azioni che contraddicono le<br />

prescrizioni di una comunità religiosa ossia sono direttamente orientati contro una<br />

tale comunità stessa, alla quale lui appartiene per ordine della sua coscienza. 272<br />

272 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 437; cf. anche ibid., 227: il <strong>diritto</strong> dell'uomo al<br />

culto libero non l'autorizza di forzare altri contro la loro convinzione di seguire il proprio<br />

culto, perché la facoltà giuridica di questo <strong>diritto</strong> non trascende il fine su cui fonda.<br />

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