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La dimensione etica della politica - Istituto Luigi Sturzo

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Marco Ricceri<br />

diritti, le libertà e i principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione<br />

Europea …Essa ha lo stesso valore giuridico dei trattati». (art.6).<br />

Sono questi gli articoli principali, in base ai quali la “clausola sociale” è entrata<br />

di diritto nel patrimonio costitutivo dell’Unione Europea. Riguardo ai possibili interventi<br />

in materia di promozione sociale, le principali innovazioni introdotte dal<br />

trattato si trovano nei seguenti punti:<br />

a) il riferimento ad un modello economico definito economia sociale di mercato<br />

L’associazione delle due nozioni, “economia di mercato” e “sociale”, impegna la<br />

UE a valutare ogni iniziativa a favore del mercato con il criterio degli effetti sociali<br />

che tali iniziative possono produrre; e la valutazione non è un fatto limitato al giudizio<br />

politico ma, come è previsto anche per l’obbiettivo <strong>della</strong> piena occupazione, è<br />

un fatto che deve essere necessariamente monitorato e misurato. In altre parole, il<br />

rispetto <strong>della</strong> “clausola sociale” diventa un vincolo per tutte le politiche <strong>della</strong> UE, il<br />

nuovo riferimento per valutare e misurare anche l’efficienza e l’efficacia delle politiche<br />

per il lavoro e la promozione sociale. Tutto ciò vale, indubbiamente, anche se<br />

il trattato presenta una indubbia contraddizione nella definizione del sistema economico<br />

di riferimento. In effetti, mentre il Trattato sull’Unione Europea definisce<br />

con molta chiarezza che quello europeo è un sistema di “economia sociale di mercato”,<br />

la seconda parte del trattato, cioè il Trattato sul funzionamento dell’Unione,<br />

mantiene la precedente definizione di “economia di mercato aperto”. Sarà la volontà<br />

<strong>politica</strong> degli attori dello sviluppo a superare questo punto di incoerenza.<br />

b) Il riferimento esplicito all’obiettivo <strong>della</strong> piena occupazione<br />

Nei trattati precedenti, l’espressione usata al riguardo aveva un significato decisamente<br />

diverso. Si parlava, infatti, di “un livello elevato di occupazione”. In questo<br />

caso, si tratta di un passaggio di grande portata perché impegna gli Stati membri<br />

su un obiettivo ben preciso, misurabile anche sul piano statistico. <strong>La</strong> UE e gli<br />

Stati membri dovranno, in pratica, compiere ogni sforzo possibile per ridurre al<br />

minimo la disoccupazione, al limite per portarla a livello zero. Al contrario, con la<br />

precedente espressione, “un livello di occupazione elevato”, non si poteva fare riferimento<br />

ad alcuna nozione precisa; o, meglio, si faceva riferimento ad una nozione<br />

che poteva essere interpretata in modi molto diversi tra loro. L’unico limite di questa<br />

innovazione, un altro punto di incoerenza, è che l’antica designazione è rimasta<br />

nella seconda parte del trattato, cioè nel Trattato sul funzionamento <strong>della</strong> UE. Anche<br />

questo fatto potrà essere causa di contrasti interpretativi in futuro.<br />

c) Il riferimento al ruolo del dialogo tra le parti sociali<br />

Molta rilevanza ha assunto il ruolo del dialogo tra le parti sociali. Esso era già<br />

presente nei precedenti trattati, ma ha assunto una funzione molto più importante<br />

con il nuovo trattato di Lisbona. L’Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti<br />

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Civitas / Anno VIII - n. 2-3 - Maggio-Dicembre 2011

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