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La dimensione etica della politica - Istituto Luigi Sturzo

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non soltanto conforme al dettato costituzionale complessivamente inteso, ma anche<br />

necessaria e doverosa attuazione di quest’ultimo.<br />

Quattro condizioni da rispettare nei decreti legislativi di attuazione<br />

Giulio M. Salerno<br />

Possono essere individuate almeno quattro condizioni che devono essere rispettate<br />

nei decreti legislativi – e nei successivi provvedimenti dello Stato, delle Regioni<br />

e degli enti locali – per assicurare il Favor Familiae richiamato nella legge di<br />

delega in attuazione del disposto costituzionale.<br />

– Innanzitutto, poiché il perseguimento di tale obiettivo è posto dalla Costituzione<br />

come impegno di tutta la “Repubblica”, dato che il nuovo assetto dei tributi<br />

sarà improntato su un sistema multilivello, e considerato che il principio e criterio<br />

direttiva in questione è prefigurato dalla legge di delega tra quelli “generali”, se ne<br />

deduce che gli strumenti approntati in sede di attuazione nei decreti legislativi devono<br />

essere volti al perseguimento dell’obiettivo in questione con riferimento ad ogni<br />

livello di autonomia finanziaria. Si tratta insomma di un principio fondamentale di<br />

coordinamento <strong>della</strong> finanza pubblica e dell’intero sistema tributario <strong>della</strong> Repubblica.<br />

In altre parole, non si potrà limitare l’inserimento dei meccanismi in oggetto,<br />

ad esempio, soltanto nell’ambito <strong>della</strong> disciplina dei tributi statali, ma tali meccanismi<br />

– certo, nel rispetto degli altri principi posti dalla delega – potranno essere estesi<br />

anche alla disciplina che sarà dettata per i tributi delle Regioni e degli enti locali.<br />

– In secondo luogo, la legge delega prevede che deve trattarsi di strumenti<br />

“idonei”, cioè che si dimostrino nei fatti realmente efficaci ai fini del raggiungimento<br />

dell’obiettivo costituzionale del Favor Familiae. Vale a dire che le previsioni<br />

normative del legislatore delegato – e conseguentemente le leggi regionali ed i<br />

provvedimenti degli enti locali che ne seguiranno – in primo luogo non potranno<br />

né produrre esiti contrastanti con il predetto obiettivo, né risultare in concreto evidentemente<br />

e manifestamente insufficienti allo scopo. Pertanto, la discrezionalità<br />

sussistente in sede di attuazione <strong>della</strong> delega, è subordinata al rispetto <strong>della</strong> necessaria<br />

“idoneità” delle disposizioni dettate in relazione al perseguimento del prescritto<br />

obiettivo del Favor Familiae.<br />

– In terzo luogo, l’introduzione dei meccanismi in questione deve essere rivolta<br />

a garantire la piena attuazione del Favor Familiae, ovvero tali strumenti dovranno<br />

assicurare la protezione per così dire integrale <strong>della</strong> famiglia. E ciò sotto un triplice<br />

aspetto, in quanto, sulla base dell’esplicito riferimento alle disposizioni costituzionali<br />

relative alla famiglia, deve trattarsi di strumenti idonei sia a favorire nei fatti la<br />

formazione di nuove famiglie rispetto a quelli già esistenti, sia ad assicurare la possibilità<br />

che i nuclei familiari adempiano a tutti i compiti che la Costituzione e le<br />

leggi assegnano loro, sia a consentire l’effettivo esercizio e la sostanziale tutela dei<br />

diritti che l’ordinamento tutto riconosce alla famiglia costituzionalmente protetta.<br />

Civitas / Anno VIII - n. 2-3 - Maggio-Dicembre 2011<br />

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