La dimensione etica della politica - Istituto Luigi Sturzo
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Giulio M. Salerno<br />
agli enti locali - agevolare la famiglia “con misure economiche e altre provvidenze”<br />
(come è detto testualmente nell’art. 31 Cost.), tale promessa è stata sinora trascurata<br />
o addirittura preclusa nei fatti? In breve, questa promessa potrà finalmente essere<br />
mantenuta dal nuovo sistema tributario <strong>della</strong> Repubblica o sarà costretta a subire<br />
troverà i medesimi ostacoli che sinora ha incontrato? In genere, con riferimento<br />
al presente sistema tributario fortemente centralizzato, si è sostenuto che la predisposizione<br />
di meccanismi fiscali davvero favorevoli alla famiglia sarebbe stata<br />
ostacolata dalla presenza di altri due principi costituzionali che hanno fatto, per<br />
così dire, da freno.<br />
Secondo la Costituzione stessa, infatti, da un lato le leggi in materia tributaria<br />
devono rispettare il canone <strong>della</strong> “capacità contributiva” di ciascun soggetto che è<br />
tenuto all’adempimento del dovere tributario; e dall’altro lato l’intero sistema impositivo<br />
deve essere informato a “criteri di progressività”. Insomma, il canone <strong>della</strong><br />
capacità contributiva impedirebbe di considerare la famiglia come soggetto – anche<br />
indiretto - dell’obbligo fiscale, così come la presenza di incisive forme di agevolazione<br />
tributaria collegate al computo complessivo delle ricchezze a livello familiare,<br />
potrebbe comportare la violazione <strong>della</strong> progressività del sistema tributario tutto.<br />
Tuttavia, l’analisi sia di quanto statuito dalla Corte costituzionale, sia dei risultati<br />
cui sono pervenute le riflessioni dei giuristi più attenti, consente di affermare<br />
che entrambi i predetti principi (capacità contributiva e progressività del sistema<br />
tributario) possono senz’altro essere interpretati in senso complementare – e dunque<br />
non preclusivo rispetto alla finalità di perseguire il Favor Familiae anche in<br />
materia tributaria.<br />
<strong>La</strong> famiglia e il federalismo fiscale<br />
Ed allora deve ritenersi corretta l’impostazione che è stata seguita nella legge sul<br />
federalismo fiscale, ove, tra i principi <strong>della</strong> delega, sono stati contemporaneamente richiamati<br />
sia il rispetto dei canoni costituzionali da ultimo citati (cioè la capacità contributivaelaprogressività<br />
del sistema tributario), sia la finalità di assicurare concreta<br />
e “piena attuazione” a tutti i precetti costituzionali che impegnano la Repubblica ad<br />
operare nel senso del Favor Familiae. Infatti, tra i “principi e criteri direttivi generali”<br />
che i decreti legislativi devono rispettare, si è posta quello relativo alla: “gg) individuazione<br />
di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29,.30 e 31<br />
<strong>della</strong> Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione <strong>della</strong> famiglia e all’adempimento<br />
dei relativi compiti” (art. 2, comma 2, l. n. 42 del 2009).<br />
In conclusione, questa disposizione <strong>della</strong> legge delega sul federalismo fiscale<br />
che ha previsto, quale principio e criterio direttivo “generale” – e dunque attinente<br />
all’intera disciplina del nuovo sistema tributario <strong>della</strong> Repubblica – l’effettiva attuazione<br />
del Favor Familiae presente nella Costituzione, deve essere considerata<br />
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Civitas / Anno VIII - n. 2-3 - Maggio-Dicembre 2011