La dimensione etica della politica - Istituto Luigi Sturzo
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Giulio M. Salerno<br />
– In quarto luogo, l’espresso richiamo alla famiglia di cui all’art. 29, 30 e 31<br />
<strong>della</strong> Costituzione implica che i provvedimenti posti in sede di attuazione del federalismo<br />
fiscale devono essere rivolti alla garanzia dei diritti <strong>della</strong> famiglia, alla promozione<br />
<strong>della</strong> formazione <strong>della</strong> famiglia ed all’adempimento dei compiti spettanti<br />
alla famiglia, così come questa è prevista e disciplinata dalla Costituzione. Dunque<br />
trattasi, innanzitutto, <strong>della</strong> “famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”<br />
ai sensi dell’art. 29 <strong>della</strong> Costituzione, pur senza escludere che, nell’esercizio<br />
dell’autonomia normativa propria degli enti territoriali, i vantaggi di ordine fiscale<br />
posano essere attribuiti anche ai soggetti appartenenti alle famiglie diversamente<br />
costituite, e dunque alle formazioni sociali nel senso più ampio che è fornito in via<br />
generale dall’art. 2 <strong>della</strong> Costituzione.<br />
A ben vedere, il mancato rispetto delle condizioni qui richiamate può comportare<br />
l’eventuale intervento <strong>della</strong> Corte costituzionale in ordine alle previsioni<br />
normative che saranno contenute nei decreti legislativi e conseguentemente nelle<br />
leggi regionali. E nulla esclude che siffatto intervento <strong>della</strong> Corte possa essere anche<br />
molto incisivo, spingendosi pure sul terreno delle valutazioni di carattere effettuale,<br />
empirico ovvero tecnico-scientifico, circa la complessiva, concreta ed effettiva<br />
efficacia delle strumentazioni introdotte per assicurare davvero il favor indicato<br />
dalla Costituzione nei confronti <strong>della</strong> famiglia.<br />
I decreti legislativi adottati<br />
È dunque necessario rivolgere la nostra attenzione ai decreti legislativi già<br />
predisposti in sede di attuazione <strong>della</strong> legge di delega, per verificare se si stia compiutamente<br />
realizzando l’impegno costituzionale per il Favor Familiae.<br />
I primi due decreti approvati in via definitiva sono stati il n. 85 del 28 maggio<br />
2010 in tema di “federalismo demaniale”, e il n. 156 del 17 settembre 2010 su Roma<br />
Capitale. In entrambi non sono riscontrabili riferimenti alla famiglia. Anche se<br />
ciò può essere considerato prevedibile tenuto conto dei temi ivi trattati, si poteva<br />
forse fare qualche cenno alle esigenze delle famiglie sia là dove si è disposto in ordine<br />
all’“utilizzo ottimale di beni pubblici da parte degli enti territoriali” (v. art. 8 del<br />
d.lgs. n. 85 del 2010, ove si fa solo un generico accenno “al fine di assicurare la migliore<br />
utilizzazione dei beni pubblici per lo svolgimento delle funzioni pubbliche<br />
primarie attribuite”), oppure là dove, per Roma Capitale, si sono previste “forme<br />
di monitoraggio e controllo da affidare ad organismi posti in posizione di autonomia<br />
rispetto alla Giunta capitolina, finalizzate a garantire, nell’esercizio delle funzioni<br />
riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali,<br />
il rispetto degli standard e degli obiettivi di servizio definiti dai decreti legislativi<br />
di cui all’art. 2 <strong>della</strong> legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché l’efficace tutela dei diritti<br />
dei cittadini” (v. art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 156 del 2010).<br />
40<br />
Civitas / Anno VIII - n. 2-3 - Maggio-Dicembre 2011