Energia eolica e sviluppo locale - Ambiente e Territorio - Coldiretti
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4. Il quadro normativo nazionale<br />
connessi con il Protocollo di Kyoto. La delibera indica sei azioni nazionali, tra le quali una<br />
riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il CIPE stima di ottenere al 2008-2012<br />
una riduzione delle emissioni di 95-112 Mt di CO2, di cui 18-20 Mt attraverso il contributo<br />
delle fonti rinnovabili;<br />
• il Decreto legislativo 79/99 (cosiddetto “Decreto Bersani”) inerente il recepimento della<br />
Direttiva europea 96/92/CE sul mercato interno dell’elettricità che definisce le linee generali<br />
del riassetto del settore elettrico in Italia. Al fine di avviare una graduale liberalizzazione<br />
del mercato elettrico italiano, stabilisce importanti innovazioni nei settori della produzione,<br />
della trasmissione e della distribuzione dell’energia elettrica, nelle attività di importazione<br />
ed esportazione, nelle fonti rinnovabili, nelle concessioni idroelettriche, e nel nuovo assetto<br />
societario dell’ENEL. Viene stabilita la creazione di tre figure istituzionali: Gestore della<br />
Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN), Gestore del Mercato Elettrico (GME) e l’Acquirente<br />
Unico (AU). Ai produttori di energia elettrica convenzionale (da combustibili fossili) viene<br />
fatto obbligo di immettere nella rete elettrica nazionale, fino dal 2001, la quota del 2%<br />
di energia da fonti rinnovabili, e in attuazione delle disposizioni dell’art. 11, in data 11<br />
novembre 1999 è emanato un decreto del Ministro dell’Industria recante le “Direttive per<br />
l’attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi<br />
1, 2 e 3 dell’articolo11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”. L’aspetto principale<br />
riguarda l’introduzione del meccanismo dei certificati verdi per colmare la differenza tra il<br />
prezzo di produzione degli impianti eolici e da altre fonti rinnovabili e il prezzo riconosciuto<br />
dal mercato. Tale meccanismo è sorretto dalla domanda obbligatoria imposta ai produttori<br />
e importatori di energia elettrica convenzionale. I proprietari degli impianti energetici certificati<br />
dal GRTN come impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR), per i primi 8 anni<br />
di esercizio successivi al periodo di collaudo e di avviamento, hanno diritto ai certificati<br />
verdi, di valore pari o multiplo di 100 MWh. 22 Tali titoli rappresentano una certificazione di<br />
produzione da fonti rinnovabili e sono emessi dal gestore della rete elettrica nazionale. Per<br />
quanto riguarda la contrattazione dei certificati verdi, il gestore del mercato, di cui all’art.<br />
5 del decreto legislativo 79/99, nell’ambio della contrattazione nel mercato elettrico,<br />
organizza il loro scambio nella sede predisposta. Questi sono oggetto di libero mercato tra<br />
soggetti detentori degli stessi e i produttori-importatori, soggetti all’obbligo di cui all’art.<br />
11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 79/99 (immissione nella rete elettrica nazionale<br />
del 2% di energia da fonti rinnovabili) anche al di fuori della sede suddetta. In caso di<br />
impossibilità di immettere energia elettrica da fonti rinnovabili in quantità sufficiente, i<br />
produttori possono assolvere l’obbligo comprando ed annullando certificati verdi prodotti<br />
da terzi per un pari quantitativo. In sintesi, i produttori di energia da fonti convenzionali<br />
(fossili) che non riescono a produrre energia da fonti rinnovabili con impianti propri in<br />
quantità pari o superiore ai propri obblighi possono acquistarla, sotto forma di certificati<br />
verdi, da altri produttori sulla borsa del gestore del mercato elettrico o tramite contratti<br />
bilaterali. Gli impianti incentivati dal CIP 6/92, che entrano in servizio dopo il 1° aprile<br />
1999, hanno diritto ai certificati verdi, il proprietario dei quali è il GRTN, 23 che li immette<br />
sul mercato a un prezzo corrispondente, grosso modo, alla differenza tra il costo d’acquisto<br />
e quello di vendita della relativa energia;<br />
22 La Legge 239/04 (Legge Marzano) ha poi ridotto a 50 MWh la taglia del certificato verde., mentre la Legge 244/07 (Legge<br />
Finanziaria 2008) la porta a 1 MWh.<br />
23 Le cui competenze oggi sono assolte da Terna SpA e dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE). A quest’ultimo è affidato il<br />
compito di gestire il sistema di incentivazione.<br />
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