28.12.2014 Views

Energia eolica e sviluppo locale - Ambiente e Territorio - Coldiretti

Energia eolica e sviluppo locale - Ambiente e Territorio - Coldiretti

Energia eolica e sviluppo locale - Ambiente e Territorio - Coldiretti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4. Il quadro normativo nazionale<br />

connessi con il Protocollo di Kyoto. La delibera indica sei azioni nazionali, tra le quali una<br />

riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il CIPE stima di ottenere al 2008-2012<br />

una riduzione delle emissioni di 95-112 Mt di CO2, di cui 18-20 Mt attraverso il contributo<br />

delle fonti rinnovabili;<br />

• il Decreto legislativo 79/99 (cosiddetto “Decreto Bersani”) inerente il recepimento della<br />

Direttiva europea 96/92/CE sul mercato interno dell’elettricità che definisce le linee generali<br />

del riassetto del settore elettrico in Italia. Al fine di avviare una graduale liberalizzazione<br />

del mercato elettrico italiano, stabilisce importanti innovazioni nei settori della produzione,<br />

della trasmissione e della distribuzione dell’energia elettrica, nelle attività di importazione<br />

ed esportazione, nelle fonti rinnovabili, nelle concessioni idroelettriche, e nel nuovo assetto<br />

societario dell’ENEL. Viene stabilita la creazione di tre figure istituzionali: Gestore della<br />

Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN), Gestore del Mercato Elettrico (GME) e l’Acquirente<br />

Unico (AU). Ai produttori di energia elettrica convenzionale (da combustibili fossili) viene<br />

fatto obbligo di immettere nella rete elettrica nazionale, fino dal 2001, la quota del 2%<br />

di energia da fonti rinnovabili, e in attuazione delle disposizioni dell’art. 11, in data 11<br />

novembre 1999 è emanato un decreto del Ministro dell’Industria recante le “Direttive per<br />

l’attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi<br />

1, 2 e 3 dell’articolo11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”. L’aspetto principale<br />

riguarda l’introduzione del meccanismo dei certificati verdi per colmare la differenza tra il<br />

prezzo di produzione degli impianti eolici e da altre fonti rinnovabili e il prezzo riconosciuto<br />

dal mercato. Tale meccanismo è sorretto dalla domanda obbligatoria imposta ai produttori<br />

e importatori di energia elettrica convenzionale. I proprietari degli impianti energetici certificati<br />

dal GRTN come impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR), per i primi 8 anni<br />

di esercizio successivi al periodo di collaudo e di avviamento, hanno diritto ai certificati<br />

verdi, di valore pari o multiplo di 100 MWh. 22 Tali titoli rappresentano una certificazione di<br />

produzione da fonti rinnovabili e sono emessi dal gestore della rete elettrica nazionale. Per<br />

quanto riguarda la contrattazione dei certificati verdi, il gestore del mercato, di cui all’art.<br />

5 del decreto legislativo 79/99, nell’ambio della contrattazione nel mercato elettrico,<br />

organizza il loro scambio nella sede predisposta. Questi sono oggetto di libero mercato tra<br />

soggetti detentori degli stessi e i produttori-importatori, soggetti all’obbligo di cui all’art.<br />

11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 79/99 (immissione nella rete elettrica nazionale<br />

del 2% di energia da fonti rinnovabili) anche al di fuori della sede suddetta. In caso di<br />

impossibilità di immettere energia elettrica da fonti rinnovabili in quantità sufficiente, i<br />

produttori possono assolvere l’obbligo comprando ed annullando certificati verdi prodotti<br />

da terzi per un pari quantitativo. In sintesi, i produttori di energia da fonti convenzionali<br />

(fossili) che non riescono a produrre energia da fonti rinnovabili con impianti propri in<br />

quantità pari o superiore ai propri obblighi possono acquistarla, sotto forma di certificati<br />

verdi, da altri produttori sulla borsa del gestore del mercato elettrico o tramite contratti<br />

bilaterali. Gli impianti incentivati dal CIP 6/92, che entrano in servizio dopo il 1° aprile<br />

1999, hanno diritto ai certificati verdi, il proprietario dei quali è il GRTN, 23 che li immette<br />

sul mercato a un prezzo corrispondente, grosso modo, alla differenza tra il costo d’acquisto<br />

e quello di vendita della relativa energia;<br />

22 La Legge 239/04 (Legge Marzano) ha poi ridotto a 50 MWh la taglia del certificato verde., mentre la Legge 244/07 (Legge<br />

Finanziaria 2008) la porta a 1 MWh.<br />

23 Le cui competenze oggi sono assolte da Terna SpA e dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE). A quest’ultimo è affidato il<br />

compito di gestire il sistema di incentivazione.<br />

33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!