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Energia eolica e sviluppo locale - Ambiente e Territorio - Coldiretti

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<strong>Energia</strong> <strong>eolica</strong> e <strong>sviluppo</strong> <strong>locale</strong><br />

gia elettrica con fonti rinnovabili (e di successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa<br />

dell’Unione Europea), il GSE è tenuto a ritirare, su richiesta del produttore, i certificati verdi<br />

in scadenza nell’anno in eccesso rispetto a quelli necessari per assolvere all’obbligo dell’anno<br />

precedente a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno<br />

precedente dal gestore del mercato elettrico. 36<br />

Inoltre, ai fini di garantire la transizione tra il vecchio e il nuovo sistema di incentivazione<br />

introdotto dalla Finanziaria 2008, il D.M. 18 dicembre 2008 ha obbligato il GSE a ritirare,<br />

fino al 2011, tutti i certificati verdi rilasciati per le produzioni fino al 2010 di cui i detentori<br />

richiedevano il ritiro in alternativa alla vendita sul mercato. In questo caso, il prezzo di ritiro<br />

era pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente.<br />

Nel corso del 2010 il governo ha elaborato e inviato a Bruxelles il Piano di Azione Nazionale<br />

per le fonti rinnovabili (PAN) che rappresenta uno tassello molto importante verso la costruzione<br />

di una strategia in grado di raggiungere l’obiettivo generale di un apporto del 17%<br />

delle fonti a energie rinnovabili ai consumi finali lordi nel 2020 e gli altri obiettivi specifici<br />

posti all’Italia dalla direttiva 2009/28/CE.<br />

Intanto, un segnale positivo è arrivato sul fronte autorizzativi nel 2010. Infatti, sono<br />

state definite le “Linee guida per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di<br />

produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”,<br />

previste in base all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e approvate in<br />

Conferenza Unificata l’8 luglio scorso. 37 Tali Linee guida sono finalizzate ad armonizzare un<br />

quadro regolatorio e normativo fino a questo momento frammentato e disomogeneo a livello<br />

regionale, e stabiliscono i processi autorizzatori per le diverse tipologie e grandezze di<br />

impianto considerato, oltre che le misure di mitigazione e quelle compensative per gli enti<br />

locali ospitanti l’impianto. Le Linee guida dovrebbero contribuire ad accelerare l’iter burocratico<br />

soprattutto perché danno finalmente il via libera alla autorizzazione unica: tutti gli enti<br />

preposti a dare il via libera per gli impianti a fonti rinnovabili sono riuniti in una conferenza<br />

di servizi. Chi chiederà un’autorizzazione non deve più sottoporsi allo sfibrante gioco delle<br />

cosiddette sette chiese, ma dovrebbe avere in tempi certi (180 giorni) un parere positivo o<br />

negativo al proprio progetto, con enormi vantaggi su tempi di realizzazione.<br />

Rispetto agli impianti eolici, l’elemento di maggiore interesse contenuto nelle Linee<br />

guida sono le indicazioni da seguire per assicurare il corretto inserimento nel paesaggio e<br />

nell’ambiente naturale degli impianti, oggetto di uno specifico allegato. È indubbio che in un<br />

paese, come l’Italia, ad alta intensità abitativa e varietà naturale del paesaggio, il territorio<br />

è un bene prezioso, sia per la sua relativa scarsità per gli usi primari, agricoli, silvicoli e<br />

zootecnici, sia per la conservazione di habitat necessari alla biodiversità. Per tale motivo l’attenzione<br />

principale è posta sull’impatto paesaggistico dell’impianto eolico, la cui “visibilità”<br />

si estende ben oltre il territorio impattato direttamente o indirettamente per l’installazione<br />

delle torri. In particolare, le linee guida stabiliscono che per l’eolico che il Ministero dei<br />

beni culturali e la soprintendenza partecipa sia nell’ambito di istruttoria di VIA per impianti<br />

superiori ad 1 MW anche non vincolati, sia per impianti inferiori alla soglia precedente, ma<br />

ricadenti in aree sottoposte a tutela.<br />

36 In sostanza, il prezzo riferito all’acquisto dei certificati verdi da parte del GSE è il risultato della differenza tra il valore<br />

di riferimento pari a 180 euro/MWh e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia. L’AEEG con Delibera 24/2008 ha<br />

determinato tale valore di cessione in 67,12 euro/MWh, che detratto dai 180 euro dà il prezzo dei certificati verdi emessi dal<br />

GSE, ovvero 112,88 euro/MWh.<br />

37 In questi anni, in mancanza di Linee guida nazionali, si è prodotta una proliferazione di Linee guida regionali disomogenee<br />

che hanno reso difficoltoso operare in un panorama nazionale contraddistinto da atteggiamenti e prescrizioni estremamente<br />

diversificate.<br />

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