Energia eolica e sviluppo locale - Ambiente e Territorio - Coldiretti
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<strong>Energia</strong> <strong>eolica</strong> e <strong>sviluppo</strong> <strong>locale</strong><br />
gia elettrica con fonti rinnovabili (e di successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa<br />
dell’Unione Europea), il GSE è tenuto a ritirare, su richiesta del produttore, i certificati verdi<br />
in scadenza nell’anno in eccesso rispetto a quelli necessari per assolvere all’obbligo dell’anno<br />
precedente a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno<br />
precedente dal gestore del mercato elettrico. 36<br />
Inoltre, ai fini di garantire la transizione tra il vecchio e il nuovo sistema di incentivazione<br />
introdotto dalla Finanziaria 2008, il D.M. 18 dicembre 2008 ha obbligato il GSE a ritirare,<br />
fino al 2011, tutti i certificati verdi rilasciati per le produzioni fino al 2010 di cui i detentori<br />
richiedevano il ritiro in alternativa alla vendita sul mercato. In questo caso, il prezzo di ritiro<br />
era pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente.<br />
Nel corso del 2010 il governo ha elaborato e inviato a Bruxelles il Piano di Azione Nazionale<br />
per le fonti rinnovabili (PAN) che rappresenta uno tassello molto importante verso la costruzione<br />
di una strategia in grado di raggiungere l’obiettivo generale di un apporto del 17%<br />
delle fonti a energie rinnovabili ai consumi finali lordi nel 2020 e gli altri obiettivi specifici<br />
posti all’Italia dalla direttiva 2009/28/CE.<br />
Intanto, un segnale positivo è arrivato sul fronte autorizzativi nel 2010. Infatti, sono<br />
state definite le “Linee guida per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di<br />
produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”,<br />
previste in base all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e approvate in<br />
Conferenza Unificata l’8 luglio scorso. 37 Tali Linee guida sono finalizzate ad armonizzare un<br />
quadro regolatorio e normativo fino a questo momento frammentato e disomogeneo a livello<br />
regionale, e stabiliscono i processi autorizzatori per le diverse tipologie e grandezze di<br />
impianto considerato, oltre che le misure di mitigazione e quelle compensative per gli enti<br />
locali ospitanti l’impianto. Le Linee guida dovrebbero contribuire ad accelerare l’iter burocratico<br />
soprattutto perché danno finalmente il via libera alla autorizzazione unica: tutti gli enti<br />
preposti a dare il via libera per gli impianti a fonti rinnovabili sono riuniti in una conferenza<br />
di servizi. Chi chiederà un’autorizzazione non deve più sottoporsi allo sfibrante gioco delle<br />
cosiddette sette chiese, ma dovrebbe avere in tempi certi (180 giorni) un parere positivo o<br />
negativo al proprio progetto, con enormi vantaggi su tempi di realizzazione.<br />
Rispetto agli impianti eolici, l’elemento di maggiore interesse contenuto nelle Linee<br />
guida sono le indicazioni da seguire per assicurare il corretto inserimento nel paesaggio e<br />
nell’ambiente naturale degli impianti, oggetto di uno specifico allegato. È indubbio che in un<br />
paese, come l’Italia, ad alta intensità abitativa e varietà naturale del paesaggio, il territorio<br />
è un bene prezioso, sia per la sua relativa scarsità per gli usi primari, agricoli, silvicoli e<br />
zootecnici, sia per la conservazione di habitat necessari alla biodiversità. Per tale motivo l’attenzione<br />
principale è posta sull’impatto paesaggistico dell’impianto eolico, la cui “visibilità”<br />
si estende ben oltre il territorio impattato direttamente o indirettamente per l’installazione<br />
delle torri. In particolare, le linee guida stabiliscono che per l’eolico che il Ministero dei<br />
beni culturali e la soprintendenza partecipa sia nell’ambito di istruttoria di VIA per impianti<br />
superiori ad 1 MW anche non vincolati, sia per impianti inferiori alla soglia precedente, ma<br />
ricadenti in aree sottoposte a tutela.<br />
36 In sostanza, il prezzo riferito all’acquisto dei certificati verdi da parte del GSE è il risultato della differenza tra il valore<br />
di riferimento pari a 180 euro/MWh e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia. L’AEEG con Delibera 24/2008 ha<br />
determinato tale valore di cessione in 67,12 euro/MWh, che detratto dai 180 euro dà il prezzo dei certificati verdi emessi dal<br />
GSE, ovvero 112,88 euro/MWh.<br />
37 In questi anni, in mancanza di Linee guida nazionali, si è prodotta una proliferazione di Linee guida regionali disomogenee<br />
che hanno reso difficoltoso operare in un panorama nazionale contraddistinto da atteggiamenti e prescrizioni estremamente<br />
diversificate.<br />
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