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Energia eolica e sviluppo locale - Ambiente e Territorio - Coldiretti

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6. Gli elementi di criticità<br />

• erano imposte quale conseguenza automatica della installazione di impianti a fonti<br />

rinnovabili;<br />

• venivano previste a favore delle Regioni;<br />

• avevano natura meramente economica.<br />

Occorre aprire una nuova fase dello <strong>sviluppo</strong> eolico in Italia, nella quale vi siano finalmente<br />

regole chiare per la valutazione e approvazione dei progetti. Servono regole chiare e<br />

procedure trasparenti per poter interloquire in modo attivo con le imprese e per valutare nel<br />

tempo la diffusione dell’eolico e delle altre fonti rinnovabili, con una programmazione che<br />

consenta alle amministrazioni di valutare la compatibilità dell’insieme dei progetti rispetto<br />

ai territori.<br />

La questione delle royalty e delle misure compensative per i Comuni<br />

Le Linee guida nazionali stabiliscono i criteri per l’eventuale fissazione di misure compensative per i<br />

Comuni. Innanzitutto, le Linee guida (sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 2849 del 14 ottobre<br />

2008) stabiliscono il criterio che la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione<br />

di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni<br />

e dal suo impatto sull’ambiente, non dà luogo a misure compensative. Fermo restando, quindi,<br />

che per l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo<br />

monetario in favore dei Comuni, l’autorizzazione unica può prevedere l‘individuazione di misure compensative*,<br />

a carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniale, a favore degli stessi<br />

Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti<br />

riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti<br />

a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui tali temi. Le “misure di compensazione e<br />

di riequilibrio ambientale e territoriale” sono determinate in riferimento a “concentrazioni territoriali di<br />

attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale”, con specifico riguardo alle opere in<br />

questione**. Devono essere “concrete e realistiche”, cioè determinate tenendo conto delle specifiche<br />

caratteristiche dell’impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale. Sono solo “eventuali”,<br />

e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni<br />

territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale. Non possono<br />

comunque essere superiori al 2% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione<br />

dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto. Ovviamente, questa limitazione<br />

non è vista di buon occhio da parte di molti dei sindaci dei piccoli comuni dove sono localizzati gli<br />

impianti eolici industriali. “Accadia è stato il primo comune che ha fatto una convenzione 20 anni fa<br />

pensando che avremmo tracciato una via “industriale”. In realtà, è tutto un fallimento. L’ultima è stata<br />

la telefonata del gestore di un parco eolico che mi ha detto: “vi abbiamo foraggiati”. Per loro foraggiati<br />

significa l’1,50%, cioè briciole che a noi sono servite per devastare un territorio che è l’unico patrimonio<br />

di bellezza del Sub-Appennino. In realtà, le società che vengono ad installare i parchi eolici, colonizzano,<br />

fanno quello che vogliono e se ne vanno. E se qualcuno pretende qualcosa in più rischia di essere querelato<br />

e mandato sotto processo. La realtà è che c’è un connubio, una connivenza di interessi tra la politica a<br />

livello centrale e il mondo industriale, altrimenti non si spiegherebbe questa colonizzazione sul territorio<br />

senza nessuna ricaduta reale. Quando poi ci vengono ad imporre che non ci devono essere le royalty, perché<br />

il Governo dice che le royalty non sono legali, vuol dire una cosa: che i grossi gruppi industriali, hanno fatto<br />

accordi con la politica centrale” (Pasquale Murgante, Accadia).<br />

* Le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di<br />

quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune. Nella<br />

definizione delle misure compensative si tiene conto dell’applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche<br />

in sede di valutazione di impatto ambientale. A tal fine, con specifico riguardo agli impianti eolici, l’esecuzione delle misure di<br />

mitigazione di cui all’allegato 4 delle Linee guida, costituiscono, di per sé, azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale.<br />

** Sentenze Corte cost. n. 383/2005 e n. 248/2006 in riferimento all’articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 239/2004.<br />

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