Energia eolica e sviluppo locale - Ambiente e Territorio - Coldiretti
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4. Il quadro normativo nazionale<br />
Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), di concerto con il Ministero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong>, col Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Conferenza Unificata, dovrà<br />
presentare una relazione al Parlamento, sulla base dei dati del Gestore della rete e dell’Osservatorio<br />
nazionale sulle fonti rinnovabili (istituito dallo stesso decreto, ma poi chiuso nel<br />
2005).<br />
Nel decreto 387 viene stabilito, inoltre, che la quota di energia da fonti rinnovabili deve<br />
crescere dello 0,35% all’anno nel periodo 2004-2006, disponendo che gli incrementi annuali<br />
per i periodi 2007-2009 e 2010-2012 vengano emanati dal Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>, sentita<br />
la Conferenza Unificata. 25<br />
Altro aspetto importante riveste l’istituzione della Garanzia di origine dell’energia, rilasciata<br />
dal Gestore della rete, su richiesta del produttore, a garanzia della provenienza da fonte<br />
rinnovabile dell’elettricità prodotta. 26<br />
Al fine di semplificare l’iter autorizzativo degli impianti a fonte rinnovabile, l’art. 12<br />
del decreto 387 stabilisce un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o da altro ente<br />
indicato dalla stessa che deve prevedere anche il ripristino dello stato dei luoghi una volta<br />
che l’impianto non sia più produttivo. 27 All’autorizzazione unica si arriva attraverso un<br />
procedimento unico convocato dalla Regione, al quale partecipano tutte le amministrazioni<br />
coinvolte, al fine di snellire, semplificare ed accorciare i tempi delle autorizzazioni. Il procedimento<br />
unico deve terminare entro 180 giorni dall’inizio dell’iter autorizzativo. Le procedure<br />
di approvazione degli impianti devono però sottostare alle Linee guida redatte in Conferenza<br />
Unificata dai ministri delle Attività Produttive (oggi Sviluppo Economico), dell’<strong>Ambiente</strong> e<br />
dei Beni Culturali, i quali dovranno definire le modalità di coretto inserimento degli impianti,<br />
con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. 28 In funzione di tali Linee guida<br />
le Regioni possono procedere all’indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di<br />
specifiche tipologie di produzione. L’articolo prevede, inoltre, che le opere per la realizzazione<br />
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e le opere connesse, come le infrastrutture<br />
necessarie alla costruzione e all’esercizio degli impianti, debbano considerarsi di pubblica<br />
utilità, indifferibili ed urgenti.<br />
Le condizioni di vendita dell’energia al Gestore della rete per impianti a fonti rinnovabili<br />
con potenza fino a 10 MVA, viene stabilita dalla delibera n. 34 del 2005 dell’AEEG (Autorità<br />
per l’<strong>Energia</strong> Elettrica e il Gas). In particolare, all’art. 4 viene stabilito che a tali impianti<br />
viene garantito un prezzo dell’elettricità pari al prezzo di cessione dall’Acquirente unico alle<br />
imprese distributrici di energia per la vendita al mercato vincolato, come definito dall’art.<br />
30 comma 30.1, lettera a), del Testo integrato. Su richiesta del produttore, all’atto della stipula<br />
della convenzione, viene riconosciuto un prezzo unico indifferenziato per fasce orarie,<br />
25 La Legge Finanziaria 2008 (L. 244/07), con riferimento alla produzione energetica degli anni 2007-2012, ha incrementato<br />
a 0,75 punti percentuali la quota parte di incremento annuale di produzione da rinnovabili rispetto all’anno precedente.<br />
26 La Garanzia di origine prende il posto della certificazione di provenienza dell’energia prodotta da fonti rinnovabili prevista<br />
dall’art. 5 comma 9 del DM 11 novembre 1999.<br />
27 Per i parchi eolici, la Legge Finanziaria 2008 (L. 244/07) prevede che l’approvazione unica costituisca, ove necessario,<br />
variante allo strumento urbanistico. Inoltre, per impianti di potenza inferiore ai 60 kW si applica la procedura di Dichiarazione<br />
di Inizio Attività (DIA).<br />
28 Tali Linee guida nazionali sono state emanate soltanto nella seconda metà del 2010. Nel dicembre 2006 sono state redatte<br />
delle Linee guida unicamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in risposta alla ratifica da parte del governo della<br />
Convenzione europea del paesaggio, firmata il 14 gennaio 2006. Pertanto per quasi sette anni le Regioni non hanno potuto<br />
disporre di un chiaro indirizzo condiviso, con evidenti conseguenze nel mancato coordinamento e nella chiarezza dei procedimenti<br />
autorizzativi relativi agli impianti di produzione di energia <strong>eolica</strong>. Ad esempio, spesso alle aree definite non idonee non<br />
ha corrisposto un’individuazione dei vincoli che ne stabilivano la non idoneità, aumentando lo stato di indeterminatezza del<br />
settore. Da notare che le linee guida approvate prima del 2010 dalle Regioni Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Molise sono<br />
state dichiarate, in parte o in toto, illegittime da sentenze della Corte Costituzionale.<br />
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