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Regolamentazione Nazionale 111<br />

annualmente emanate dalla FIGC per la predetta approvazione,<br />

quest’ultima si intenderà tac<strong>it</strong>amente manifestata.<br />

3.5. Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate<br />

con le Altre Scr<strong>it</strong>ture, cui si applicano le stesse regole previste<br />

per il Contratto (quelle di cui sub 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di<br />

cui sub 3.1. – 3.4. Il modulo delle Altre Scr<strong>it</strong>ture contiene una<br />

clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile<br />

del Contratto.<br />

3.6. Il calciatore ha dir<strong>it</strong>to di ottenere dalla Società un equo indennizzo<br />

nel caso che il Contratto non ottenga l’approvazione della Lega<br />

competente per fatto non imputabile al calciatore o suo agente.<br />

La misura dell’indennizzo è determinata dal C.A., su istanza del<br />

calciatore, tenuto conto anche dell’eventuale stipulazione da parte<br />

del calciatore di altro Contratto ovvero di accordo economico con<br />

Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, della<br />

durata e dell’ammontare dello stesso. L’indennizzo può essere<br />

determinato anche d’intesa tra le parti, in forma scr<strong>it</strong>ta a pena di<br />

null<strong>it</strong>à, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del<br />

Contratto.<br />

Articolo 4 - Retribuzione<br />

4.1. Ai fini del presente Accordo, per retribuzione si intende il<br />

compenso convenuto tra il calciatore e la Società e indicato, a<br />

pena di null<strong>it</strong>à, nel Contratto e/o nelle Altre Scr<strong>it</strong>ture. I rimborsi<br />

delle spese non fanno parte della retribuzione.<br />

4.2. La retribuzione deve essere espressa al lordo, salva la facoltà<br />

delle parti di specificare, oltre all’importo lordo, anche il<br />

corrispondente netto e in tale ultimo caso se l’intesa tra le parti<br />

medesime è intervenuta sul lordo o sul netto.<br />

4.3. Nell’ipotesi di Contratti pluriennali la retribuzione dovrà essere<br />

indicata per ciascuna stagione sportiva.<br />

4.4. La quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali<br />

iniziative promopubblic<strong>it</strong>arie della Società può essere o meno<br />

conglobata nella parte fissa della retribuzione. La relativa<br />

pattuizione deve essere indicata nel Contratto e/o nelle Altre<br />

Scr<strong>it</strong>ture.<br />

4.5. Le Società possono convenire con i calciatori loro tesserati:<br />

a) una retribuzione fissa; ovvero<br />

b) una retribuzione cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a da una parte fissa e da una parte

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