Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Giurisprudenza Nazionale 169<br />
che il filtro rappresentato dalla giustizia sportiva non impedisce per le s<strong>it</strong>uazioni<br />
giuridiche effettivamente protette l’esercizio - sia pure differ<strong>it</strong>o - dell’azione<br />
davanti al giudice statale A ben vedere infatti le materie sottratte dalla L 280/<br />
03 alla cognizione del giudice ordinario non danno luogo a s<strong>it</strong>uazioni giuridicamente<br />
protette, ma a meri interessi semplici (dove per giudice ordinario<br />
deve qui intendersi giudice statale contrapposto a giudice sportivo).<br />
L’art. 3 della legge disciplina tutti quei casi in cui la questione dibattuta<br />
trascenda i confini della autonomia sportiva come delineata dagli articoli<br />
precedenti vuoi perché si verta in tema di rapporti patrimoniali tra società,<br />
associazioni e atleti (a), vuoi perché si tratti di controversia relativa ad atti del<br />
Coni o delle Federazioni non riguardanti le sanzioni disciplinari (b), ma vuoi<br />
anche perché si tratti di s<strong>it</strong>uazioni in cui, pur vertendosi, in materia<br />
disciplinare ci si trova di fronte ad atti o comportamenti del Coni o<br />
delle federazioni idonei ad incidere sul rapporto j sottostante (e) ( e<br />
diciamolo sub<strong>it</strong>o in questa categoria rientra la controversia in esame, che,<br />
nella sostanza, riguarda la mancata ammissione di una squadra al<br />
massimo campionato per effetto di una sanzione disciplinare).<br />
Per il caso sub (a) la legge prevede la giurisdizione del Giudice ordinario,<br />
per i casi sub (b) e (c) la giurisdizione esclusiva del Giudice<br />
amministrativo e in particolare del TAR del Lazio.<br />
Tale interpretazione, che contrasta con quella proposta dalla difesa<br />
del Genoa, secondo cui il caso sub (c) rientrerebbe nella giurisdizione del<br />
giudice ordinario (e ciò in quanto, a detta dei di Tensori dei ricorrenti, la<br />
giurisdizione del GA, prevista dall’art. 3, sarebbe esclusa per tutto quanto<br />
riguarda la materia disciplinare riservata ex art, 2 alla giustizia sportiva nei<br />
lim<strong>it</strong>i predetti e che per quanto esorb<strong>it</strong>a detti lim<strong>it</strong>i sarebbe invece disciplinata<br />
dai principi generali in tema di riparto di giurisdizione) si impone in base alle<br />
seguenti considerazioni.<br />
II dato letterale della norma stabilisce che per ogni controversia<br />
altra rispetto a quelle riservate agli organi di giustizia sportiva nell’art. 2 (che<br />
come abbiamo visto sono quelle relative la materia disciplinare che si<br />
mantengano nei lim<strong>it</strong>i tecnico-sportivi) è competente in via esclusiva il giudice<br />
amministrativo.<br />
Secondo il Tribunale è l’interpretazione dell’art. 2 che condiziona<br />
quella dell’art. 3: una volta stabil<strong>it</strong>o che sono riservate alla giustizia sportiva<br />
(solo) le questioni disciplinali di carattere meramente tecnico non si può<br />
fare a meno di attribuire al giudice amministrativo (in quanto competente<br />
per ogni altra questione anche relativa a dir<strong>it</strong>ti) anche la giurisdizione<br />
relativa a sanzioni disciplinari che trascendono l’aspetto tecnico.