26.12.2014 Views

combine - Rdes.it

combine - Rdes.it

combine - Rdes.it

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Giurisprudenza Nazionale 169<br />

che il filtro rappresentato dalla giustizia sportiva non impedisce per le s<strong>it</strong>uazioni<br />

giuridiche effettivamente protette l’esercizio - sia pure differ<strong>it</strong>o - dell’azione<br />

davanti al giudice statale A ben vedere infatti le materie sottratte dalla L 280/<br />

03 alla cognizione del giudice ordinario non danno luogo a s<strong>it</strong>uazioni giuridicamente<br />

protette, ma a meri interessi semplici (dove per giudice ordinario<br />

deve qui intendersi giudice statale contrapposto a giudice sportivo).<br />

L’art. 3 della legge disciplina tutti quei casi in cui la questione dibattuta<br />

trascenda i confini della autonomia sportiva come delineata dagli articoli<br />

precedenti vuoi perché si verta in tema di rapporti patrimoniali tra società,<br />

associazioni e atleti (a), vuoi perché si tratti di controversia relativa ad atti del<br />

Coni o delle Federazioni non riguardanti le sanzioni disciplinari (b), ma vuoi<br />

anche perché si tratti di s<strong>it</strong>uazioni in cui, pur vertendosi, in materia<br />

disciplinare ci si trova di fronte ad atti o comportamenti del Coni o<br />

delle federazioni idonei ad incidere sul rapporto j sottostante (e) ( e<br />

diciamolo sub<strong>it</strong>o in questa categoria rientra la controversia in esame, che,<br />

nella sostanza, riguarda la mancata ammissione di una squadra al<br />

massimo campionato per effetto di una sanzione disciplinare).<br />

Per il caso sub (a) la legge prevede la giurisdizione del Giudice ordinario,<br />

per i casi sub (b) e (c) la giurisdizione esclusiva del Giudice<br />

amministrativo e in particolare del TAR del Lazio.<br />

Tale interpretazione, che contrasta con quella proposta dalla difesa<br />

del Genoa, secondo cui il caso sub (c) rientrerebbe nella giurisdizione del<br />

giudice ordinario (e ciò in quanto, a detta dei di Tensori dei ricorrenti, la<br />

giurisdizione del GA, prevista dall’art. 3, sarebbe esclusa per tutto quanto<br />

riguarda la materia disciplinare riservata ex art, 2 alla giustizia sportiva nei<br />

lim<strong>it</strong>i predetti e che per quanto esorb<strong>it</strong>a detti lim<strong>it</strong>i sarebbe invece disciplinata<br />

dai principi generali in tema di riparto di giurisdizione) si impone in base alle<br />

seguenti considerazioni.<br />

II dato letterale della norma stabilisce che per ogni controversia<br />

altra rispetto a quelle riservate agli organi di giustizia sportiva nell’art. 2 (che<br />

come abbiamo visto sono quelle relative la materia disciplinare che si<br />

mantengano nei lim<strong>it</strong>i tecnico-sportivi) è competente in via esclusiva il giudice<br />

amministrativo.<br />

Secondo il Tribunale è l’interpretazione dell’art. 2 che condiziona<br />

quella dell’art. 3: una volta stabil<strong>it</strong>o che sono riservate alla giustizia sportiva<br />

(solo) le questioni disciplinali di carattere meramente tecnico non si può<br />

fare a meno di attribuire al giudice amministrativo (in quanto competente<br />

per ogni altra questione anche relativa a dir<strong>it</strong>ti) anche la giurisdizione<br />

relativa a sanzioni disciplinari che trascendono l’aspetto tecnico.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!