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116 Accordo collettivo AIC-FIGC-LNP<br />

i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla grav<strong>it</strong>à<br />

dell’inadempimento:<br />

a) ammonizione scr<strong>it</strong>ta;<br />

b) multa;<br />

c) riduzione della retribuzione;<br />

d) esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione<br />

precampionato con la prima squadra;<br />

e) risoluzione del Contratto.<br />

11.2. A pena di null<strong>it</strong>à, tutti i provvedimenti devono essere adottati<br />

con le modal<strong>it</strong>à procedurali previste dal Regolamento e dalle<br />

norme che seguono.<br />

11.3. La domanda della Società deve contenere la proposta di<br />

provvedimento e deve essere inviata al calciatore e al C.A. entro<br />

il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data in cui è stato<br />

accertato l’inadempimento.<br />

Ove la domanda consegua a provvedimenti resi da parte di organi<br />

della Giustizia Sportiva nazionale o internazionale, il termine<br />

per la spedizione decorre dalla data nella quale i detti<br />

provvedimenti sono divenuti defin<strong>it</strong>ivi.<br />

11.4. L’ammonizione scr<strong>it</strong>ta consiste nell’intimazione al calciatore di<br />

non ricadere in futuro del medesimo inadempimento contestatogli.<br />

11.5. La multa consiste in una penal<strong>it</strong>à contrattuale, il cui importo non<br />

può superare il 30% (trentapercento) di un dodicesimo della sola<br />

parte fissa della retribuzione annua lorda. La multa, nell’ipotesi<br />

di cumulo di più infrazioni commesse nello stesso mese, non<br />

può comunque eccedere il 60% (sessantapercento) del dodicesimo<br />

della retribuzione annua lorda (parte fissa).<br />

11.6. La riduzione della retribuzione ha natura risarc<strong>it</strong>oria e di<br />

riequilibrio del sinallagma e non può superare il 50%<br />

(cinquantapercento) della quota di retribuzione annua lorda<br />

relativa al periodo per il quale si chiede la riduzione stessa.<br />

11.7. Nel caso di squalifica da parte degli organi della Giustizia<br />

Sportiva nazionale o internazionale, la Società potrà proporre<br />

una riduzione della retribuzione effettiva lorda, per il periodo<br />

corrispondente alla durata della squalifica, e per una misura non<br />

superiore al 50% (cinquantapercento) della retribuzione dovuta<br />

per tale periodo. Il C.A. terrà conto:<br />

a) della sola parte fissa della retribuzione;<br />

b) della natura del comportamento antiregolamentare posto in

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