26.12.2014 Views

combine - Rdes.it

combine - Rdes.it

combine - Rdes.it

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

54 Paolo Amato<br />

4. Il mobbing nel mondo del calcio. La disciplina del rapporto di lavoro<br />

sportivo.<br />

Sempre in relazione all’argomento che ci occupa, è importante analizzare<br />

la disciplina del rapporto di lavoro sportivo dal punto di vista “dinamico”,<br />

ovvero in relazione ai reciproci dir<strong>it</strong>ti ed obblighi tra sodalizio e calciatore.<br />

L’art. 91, NOIF, obbliga le società, ad assicurare a ciascun tesserato<br />

lo svolgimento dell’attiv<strong>it</strong>à sportiva, con l’osservanza dei lim<strong>it</strong>i e dei cr<strong>it</strong>eri<br />

previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conform<strong>it</strong>à<br />

al tipo di rapporto instaurato con il contratto o con il tesseramento.<br />

In primis essa deve impegnarsi a curare la migliore efficienza<br />

sportiva del calciatore, fornendo attrezzature idonee alla preparazione<br />

atletica, e mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dign<strong>it</strong>à<br />

professionale (art. 7, co. 1, Accordo Collettivo Giocatori).<br />

In passato, infatti, si sono verificati casi di calciatori professionisti a cui è<br />

stato imped<strong>it</strong>o di avere libero accesso agli spogliatoi 53 e che hanno dovuto<br />

svestirsi in magazzini, o comunque locali non idonei secondo il disposto<br />

dell’articolo in esame.<br />

In secondo luogo il calciatore, sempre ai sensi del medesimo articolo,<br />

ha dir<strong>it</strong>to ha partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato<br />

con la prima squadra, salvo che sia venuto meno ai propri obblighi<br />

contrattuali. In tal caso, la società ha tutta la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à di applicare i<br />

provvedimenti che r<strong>it</strong>iene più opportuni, tra quelli previsti dall’art. 11,<br />

Accordo Collettivo: ammonizione scr<strong>it</strong>ta; multa; riduzione dei compensi;<br />

esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato<br />

con la prima squadra; risoluzione del contratto. Chiaramente tali<br />

provvedimenti dovranno essere graduati alla grav<strong>it</strong>à dell’infrazione<br />

commessa.<br />

Dal canto suo, il calciatore è tenuto a eseguire la propria prestazione<br />

con l’osservanza delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impart<strong>it</strong>e per<br />

il conseguimento degli scopi agonistici (art. 10, co. 1, Accordo Collettivo). 54<br />

In più, è sanc<strong>it</strong>o il dovere di fedeltà nei confronti della società di<br />

appartenenza e il calciatore deve ev<strong>it</strong>are comportamenti che siano tali da<br />

____________________<br />

53<br />

Il riferimento è alle dichiarazioni forn<strong>it</strong>e dall’ex calciatore del A.C. Montichiari SRL<br />

(serie C2), Diego Zanin, relativamente alla sua vicenda personale, riportate dal quotidiano<br />

“La Repubblica” e disponibili su www.maniacalcio.<strong>it</strong> (dicembre 2005).<br />

54<br />

Tale norma presenta una simil<strong>it</strong>udine con il contenuto dell’art. 4, co. 4, l. n. 91,<br />

summenzionato, dove si legge che il contratto può contenere, ai sensi, l. 91, l’obbligo<br />

dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impart<strong>it</strong>e per il<br />

conseguimento degli scopi agonistici.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!