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170 Caso “Genoa”<br />
È il caso di aggiungete che il legislatore ha espressamente previsto un<br />
caso di giurisdizione del giudice ordinario, si tratta, come si è già detto, di<br />
quello relativo a rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti con la<br />
conseguenza che, nella generale attribuzione al giudice amministrativo prevista<br />
dall’art. 3 rientra ogni altro caso diverso da quello relativo ai rapporti patrimoniali<br />
o alle sanzioni disciplinari di rilevanza meramente tecnica, rimesse alla giustizia<br />
sportiva (ubi lex volu<strong>it</strong>i dix<strong>it</strong> ubi nolu<strong>it</strong> tacu<strong>it</strong>).<br />
Si tratta ora di valutare se questa interpretazione contrasti con i<br />
principi cost<strong>it</strong>uzionali in tema di riparto della giurisdizione e ciò non<br />
tanto perché una risposta pos<strong>it</strong>iva a tale questione avvalorerebbe<br />
l’interpretazione sostenuta dai ricorrenti che sembra scontrarsi<br />
irrimediabilmente con il dato letterale e non essere quindi consent<strong>it</strong>a neppure<br />
in quanto, in ipotesi, cost<strong>it</strong>uzionalmente orientata – ma piuttosto per valutare<br />
la possibil<strong>it</strong>à di una rimessione di ufficio della questione al giudice delle leggi.<br />
Viene quindi in considerazione la sentenza n 204 del 2004 della<br />
Corte Cost<strong>it</strong>uzionale che ha fissato i lim<strong>it</strong>i in cui è consent<strong>it</strong>o al legislatore<br />
estendere l’atta della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;<br />
partendo dalla considerazione che l’art 103 della Cost<strong>it</strong>uzione stabilisce<br />
che le materie in cui i giudici amministrativi hanno giurisdizione per la tutela<br />
anche dei dir<strong>it</strong>ti soggettivi devono essere particolari rispetto a quelle per le<br />
quali essi hanno la giurisdizione generale di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, si che esse devono<br />
partecipare della medesima natura che è contrassegnata dalla circostanza<br />
che in esse la PA agisce come autor<strong>it</strong>à, la Corte è giunta alla conclusione che<br />
l’attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo è consent<strong>it</strong>a<br />
solo per quelle materie in cui, appunto, la PA intervenga come autor<strong>it</strong>à.<br />
Altro principio affermato dalla Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, accessorio e<br />
strumentale rispetto a questo ora espresso, che cost<strong>it</strong>uisce quest’ultimo<br />
il cardine della decisione, è quello per cui le materie devolute alla giurisdizione<br />
esclusiva del GA devono essere sufficientemente delineate proprio in riferimento<br />
ai poteri che in esse eserc<strong>it</strong>a la PA e quindi alle s<strong>it</strong>uazioni soggettive coinvolte.<br />
Applicando questi principi alla materia che ne occupa<br />
(l’attribuzione della giurisdizione esclusiva al TAR in materia di illec<strong>it</strong>i<br />
sportivi) r<strong>it</strong>iene il tribunale di dover respingere ogni dubbio di<br />
cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à pur nei termini di non manifesta infondatezza che<br />
sarebbero sufficienti ad investire della questione il Giudice delle Leggi.<br />
Nella materia disciplinare infatti, contrariamente a quanto sostenuto dai<br />
ricorrenti, le federazioni intervengono quali organi del CONI e partecipano<br />
ella sua natura pubblicistico-autor<strong>it</strong>ativa (Le federazioni sportive aventi<br />
geneticamente natura privatistica di associazioni non riconosciute assumono