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170 Caso “Genoa”<br />

È il caso di aggiungete che il legislatore ha espressamente previsto un<br />

caso di giurisdizione del giudice ordinario, si tratta, come si è già detto, di<br />

quello relativo a rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti con la<br />

conseguenza che, nella generale attribuzione al giudice amministrativo prevista<br />

dall’art. 3 rientra ogni altro caso diverso da quello relativo ai rapporti patrimoniali<br />

o alle sanzioni disciplinari di rilevanza meramente tecnica, rimesse alla giustizia<br />

sportiva (ubi lex volu<strong>it</strong>i dix<strong>it</strong> ubi nolu<strong>it</strong> tacu<strong>it</strong>).<br />

Si tratta ora di valutare se questa interpretazione contrasti con i<br />

principi cost<strong>it</strong>uzionali in tema di riparto della giurisdizione e ciò non<br />

tanto perché una risposta pos<strong>it</strong>iva a tale questione avvalorerebbe<br />

l’interpretazione sostenuta dai ricorrenti che sembra scontrarsi<br />

irrimediabilmente con il dato letterale e non essere quindi consent<strong>it</strong>a neppure<br />

in quanto, in ipotesi, cost<strong>it</strong>uzionalmente orientata – ma piuttosto per valutare<br />

la possibil<strong>it</strong>à di una rimessione di ufficio della questione al giudice delle leggi.<br />

Viene quindi in considerazione la sentenza n 204 del 2004 della<br />

Corte Cost<strong>it</strong>uzionale che ha fissato i lim<strong>it</strong>i in cui è consent<strong>it</strong>o al legislatore<br />

estendere l’atta della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;<br />

partendo dalla considerazione che l’art 103 della Cost<strong>it</strong>uzione stabilisce<br />

che le materie in cui i giudici amministrativi hanno giurisdizione per la tutela<br />

anche dei dir<strong>it</strong>ti soggettivi devono essere particolari rispetto a quelle per le<br />

quali essi hanno la giurisdizione generale di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, si che esse devono<br />

partecipare della medesima natura che è contrassegnata dalla circostanza<br />

che in esse la PA agisce come autor<strong>it</strong>à, la Corte è giunta alla conclusione che<br />

l’attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo è consent<strong>it</strong>a<br />

solo per quelle materie in cui, appunto, la PA intervenga come autor<strong>it</strong>à.<br />

Altro principio affermato dalla Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, accessorio e<br />

strumentale rispetto a questo ora espresso, che cost<strong>it</strong>uisce quest’ultimo<br />

il cardine della decisione, è quello per cui le materie devolute alla giurisdizione<br />

esclusiva del GA devono essere sufficientemente delineate proprio in riferimento<br />

ai poteri che in esse eserc<strong>it</strong>a la PA e quindi alle s<strong>it</strong>uazioni soggettive coinvolte.<br />

Applicando questi principi alla materia che ne occupa<br />

(l’attribuzione della giurisdizione esclusiva al TAR in materia di illec<strong>it</strong>i<br />

sportivi) r<strong>it</strong>iene il tribunale di dover respingere ogni dubbio di<br />

cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à pur nei termini di non manifesta infondatezza che<br />

sarebbero sufficienti ad investire della questione il Giudice delle Leggi.<br />

Nella materia disciplinare infatti, contrariamente a quanto sostenuto dai<br />

ricorrenti, le federazioni intervengono quali organi del CONI e partecipano<br />

ella sua natura pubblicistico-autor<strong>it</strong>ativa (Le federazioni sportive aventi<br />

geneticamente natura privatistica di associazioni non riconosciute assumono

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