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Giurisprudenza Nazionale 179<br />

dai dir<strong>it</strong>ti televisivi, dai contratti di sponsorizzazione e degli inerissi<br />

della vend<strong>it</strong>e dei biglietti e abbonamenti;<br />

- con memoria difensiva depos<strong>it</strong>ata in data 25.8.2005 si cost<strong>it</strong>uiva in<br />

giudizio la FIGC chiedendo in via principale il rigetto del reclamo e la<br />

conferma dell’ordinanza impugnata, osservando che: avendo<br />

correttamente il Giudice di prime cure qualificato la originaria domanda<br />

del provvedimento d’urgenza in una impugnazione dell’atto irrogativi<br />

della sanzione disciplinare, altrettanto correttamente il medesimo<br />

organo giudicante aveva opinato perché “avendo sostanzialmente ad<br />

oggetto atti degli organi della federazione”, non si poteva che faine<br />

discendere la devoluzione al Giudice amministrativo a norma dell’art.<br />

3 L. n. 280/2003; che, infatti, così ricostru<strong>it</strong>a l’azione proposta non<br />

appariva dubbio come la “reintegrazione in forma specìfica” richiesta<br />

dai ricorrenti fosse cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a esattamente dall’annullamento dell’atto<br />

sanzionatone, assicurabile dal Giudice amministrativo ai sensi dell’ari.<br />

7, terzo comma, L. n., 1034/1971 ist<strong>it</strong>utiva dei T.A R.; che stante la<br />

riserva di giurisdizione amministrativa per le controversie di siffatto<br />

oggetto, una diversa opinione condurrebbe unicamente verso<br />

l’alternativa del difetto ed., assoluto di giurisdizione, prospettato<br />

sorprendentemente dal reclamo per dimostrare l’errone<strong>it</strong>à della<br />

decisione impugnata; che, inoltre, la ratio decidendi di detta decisione<br />

appariva plausibile nel delineare la cd. “dicotomia” tra atti irrogativi<br />

di sanzioni disciplinari privi di rilevanza esterna e atti di contenuto<br />

omologo, ma con idone<strong>it</strong>à a incidere sopra posizioni tutelabili anche<br />

nell’ordinamento generale e che appaiiva altrettanto plausibile che la<br />

riserva all’ordinamento sportivo non riesca a contenere nell’amb<strong>it</strong>o<br />

della tutela intema alcune posizioni soggettive, data l’emergenza di<br />

s<strong>it</strong>uazioni rilevanti anche per l’ordinamento statale: s<strong>it</strong>uazioni che non<br />

interessa qualificare come dir<strong>it</strong>ti soggettivi o interessi leg<strong>it</strong>timi finché<br />

rimane la disposizione legislativa della giurisdizione esclusiva a<br />

presidio delle stesse; che anche a tutto volendo concedere alla<br />

prospettazione dei ricorrenti che, cioè, si sia trattato della<br />

compromissione di un dir<strong>it</strong>to soggettivo per via di un lodo arb<strong>it</strong>rale,<br />

non vi era dubbio che la giurisdizione esclusiva nella materia dell’atto<br />

determinava la giurisdizione del Giudice amministrativo anche a voler<br />

r<strong>it</strong>enere che si tratta di una vera e propria impugnazione di lodo; che<br />

non valeva a superare Ja declinatoria di giurisdizione opposta dal<br />

Giudice a quo il tentativo avversario di attribuire autonoma rilevanza,<br />

in termini di illec<strong>it</strong>o civile, a talune modal<strong>it</strong>à di svolgimento del processo

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