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176 Caso “Genoa”<br />
emergeva da alcuna delle decisioni giurisprudenziali poste a fondamento<br />
della decisione in esame, non avendo peraltro neppure la FIGC, seppur<br />
pervenendo a diverse conclusioni, mai messo in dubbio l’un<strong>it</strong>arietà<br />
della nozione di materia disciplinare; che anche ì profili cost<strong>it</strong>uzionali,<br />
prospettati dai ricorrenti, odierni reclamanti, al fine di una<br />
interpretazione cost<strong>it</strong>uzionalmente orientata della L. n. 280/2003, erano<br />
stati affrontati dal Giudice di prime cure soltanto nei termini di controllo<br />
della non manifesta infondatezza della questione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
cost<strong>it</strong>uzionale della L n. 280/2003 così come dal medesimo interpretata;<br />
che, invece, contrariamente a quanto assunto nell’ordinanza de qua, è<br />
la natura convenzionale degli statuti e dei regolamenti di ogni organismo<br />
associativo e di ogni federazione sportiva a giustificare la vincolativ<strong>it</strong>à<br />
dei vari interventi normativi di tali organismi e l’obbligatorietà delle<br />
determinazioni decisionali di dir<strong>it</strong>to sportivo, ed in particolare di quelle<br />
disciplinari; che, in particolare, ai sensi dell’art. 15, comma 2 , del D<br />
Lgs. N. 242/1999, le federazioni sportive non sono enti pubblici né<br />
pubbliche amministrazioni, ma associazioni con personal<strong>it</strong>à giuridica<br />
di dir<strong>it</strong>to privato e le relative decisioni hanno natura di dir<strong>it</strong>to privato<br />
ed in particolare di lodi arb<strong>it</strong>rali irr<strong>it</strong>ali, con esclusione, quindi, della<br />
loro qualificazione in termini di atti amministrativi e, tanto meno, di<br />
esercizio dì alcuna posizione autor<strong>it</strong>ativa esterna dell’organizzazione;<br />
che pertanto era da r<strong>it</strong>enere errata la ricostruzione prospettata<br />
nell’ordinanza reclamata secondo la quale gli atti ài giustizia sportiva<br />
cost<strong>it</strong>uivano l’esercizio di provvedimenti autor<strong>it</strong>ativi di natura<br />
pubblicistica; che, sotto diverso profilo, la controversia risarc<strong>it</strong>oriainib<strong>it</strong>oria<br />
alla quale atteneva il ricorso cautelare del Genoa aveva ad<br />
oggetto rapporti patrimoniali sicché la sua inerenza alla giurisdizione<br />
ordinaria era espressamente sanc<strong>it</strong>a dall’art. 3, comma 1, L. n. 280/<br />
2003; che le tesi sostenute dalla difesa di parte reclamante in precedenza<br />
richiamate rilevavano anche con riguardo agli argomenti ermeneutici<br />
che sì potevano trarre da principi di ordine cost<strong>it</strong>uzionale che, prima di<br />
rilevare rispetto ad un’eventuale questione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale<br />
della L. n. 280/2003, dovevano essere considerati al fine di privilegiare<br />
un’interpretazione cost<strong>it</strong>uzionalmente orientata delle medesima legge;<br />
che, infatti, la materia oggetto della causa di mer<strong>it</strong>o in vista della quale<br />
era stato richiesto il provvedimento cautelare riguardava la violazione<br />
dei dir<strong>it</strong>ti civili fondamentali tutelati dagli artt. 15 e 24 Cost. e dell’art.<br />
6 della Convenzione Europea per la tutela dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo nonché<br />
sui valori processuali che dei dir<strong>it</strong>ti civili cost<strong>it</strong>uiscono garanzia quali