26.12.2014 Views

combine - Rdes.it

combine - Rdes.it

combine - Rdes.it

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Giurisprudenza Nazionale 177<br />

quelli sanc<strong>it</strong>i dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 della suddetta Convenzione<br />

sicché sarebbe cost<strong>it</strong>uzionalmente illeg<strong>it</strong>tima la norma che, secondo<br />

l’interpretazione dell’ordinanza reclamata, devolvesse alla giurisdizione<br />

del giudice amministrativo la materia alla quale si riferisce l’oggetto<br />

del giudizio che si intende promuovere, chiedendo al riguardo eventuale<br />

rimessione alla Corte Cost<strong>it</strong>uzionale per non manifesta infondatezza<br />

della questione di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale della norma de qua; che,<br />

ancora, erano state perpetrate violazioni dei valori dell’ordinamento<br />

generale in pregiudizio dei reclamanti da parte degli organi della FIGC,<br />

e della Lega Calcio per aver indeb<strong>it</strong>amente utilizzato nel procedimento<br />

disciplinare sportivo i risultanti delle intercettazioni telefoniche ed<br />

ambientali acquis<strong>it</strong>e in altro procedimento, in violazione dell’alt. 270<br />

cpc così come interpretato dalla Consulta, essendo stato peraltro il<br />

principio della inutilizzabil<strong>it</strong>à in procedimenti diversi, non penali, di<br />

intercettazioni leg<strong>it</strong>timamente acquis<strong>it</strong>e con riferimento ad altro<br />

procedimento penale, affermato sia dal C.S.M. sia dalla Corte dei Conti<br />

e non potendo avere rilevanza alcuna l’art. 116 c.p.p. invocato dalia<br />

decisione della Commissione Disciplinare; che non erano state inoltre<br />

osservate le cautele relative all’utilizzo delle intercettazioni telefoniche<br />

prescr<strong>it</strong>te dall’art. 268, comma 7, c.p.p., non avendo gli organi di<br />

giustizia sportiva proceduto alla trascrizione integrale delle registrazioni<br />

nei modi e con le garanzia prescr<strong>it</strong>ti dagli artt. 220 ss. c.p.p. per le<br />

perizie; che era sfato violato il contraddicono in ragione della<br />

partecipazione del Procuratore Federale e del Sost<strong>it</strong>uto Procuratore<br />

“Federale alla Camera dì Consiglio nel corso della quale è stata adottata<br />

la decisione della Commissione Disciplinare; che, inoltre, le decisioni<br />

della Commissione Disciplinare e della CAF non hanno natura<br />

giurisdizionale, assolvendo esse ad una funzione di giustizia sicché i<br />

relativi procedimenti erano soggetti ai fondamentali principi in<br />

precedenza esposti e le relative decisioni erano suscettibili di<br />

valutazione in termini di valid<strong>it</strong>à del procedimento e della decisione e<br />

di lice<strong>it</strong>à della condotta degli organi della Giustizia sportiva; che, per i<br />

motivi sopra esposti, la condotta tenuta dalla Commissione disciplinare<br />

e dalla CAF era illec<strong>it</strong>a e che in virtù del principio della<br />

immedesimazione organica, tale illice<strong>it</strong>à era imputabile alla Lega Calcio<br />

ed alla FIGC delle quali la Commissione Disciplinare e la CAF sono<br />

rispettivamente organi sicché Lega Calcio e FIGC erano responsabili<br />

nei confronti dei reclamanti delle conseguenze delle condotte illec<strong>it</strong>e<br />

dei giudici sportivi; che la materia era regolata dal regime della respon-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!