Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Giurisprudenza Nazionale 177<br />
quelli sanc<strong>it</strong>i dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 della suddetta Convenzione<br />
sicché sarebbe cost<strong>it</strong>uzionalmente illeg<strong>it</strong>tima la norma che, secondo<br />
l’interpretazione dell’ordinanza reclamata, devolvesse alla giurisdizione<br />
del giudice amministrativo la materia alla quale si riferisce l’oggetto<br />
del giudizio che si intende promuovere, chiedendo al riguardo eventuale<br />
rimessione alla Corte Cost<strong>it</strong>uzionale per non manifesta infondatezza<br />
della questione di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale della norma de qua; che,<br />
ancora, erano state perpetrate violazioni dei valori dell’ordinamento<br />
generale in pregiudizio dei reclamanti da parte degli organi della FIGC,<br />
e della Lega Calcio per aver indeb<strong>it</strong>amente utilizzato nel procedimento<br />
disciplinare sportivo i risultanti delle intercettazioni telefoniche ed<br />
ambientali acquis<strong>it</strong>e in altro procedimento, in violazione dell’alt. 270<br />
cpc così come interpretato dalla Consulta, essendo stato peraltro il<br />
principio della inutilizzabil<strong>it</strong>à in procedimenti diversi, non penali, di<br />
intercettazioni leg<strong>it</strong>timamente acquis<strong>it</strong>e con riferimento ad altro<br />
procedimento penale, affermato sia dal C.S.M. sia dalla Corte dei Conti<br />
e non potendo avere rilevanza alcuna l’art. 116 c.p.p. invocato dalia<br />
decisione della Commissione Disciplinare; che non erano state inoltre<br />
osservate le cautele relative all’utilizzo delle intercettazioni telefoniche<br />
prescr<strong>it</strong>te dall’art. 268, comma 7, c.p.p., non avendo gli organi di<br />
giustizia sportiva proceduto alla trascrizione integrale delle registrazioni<br />
nei modi e con le garanzia prescr<strong>it</strong>ti dagli artt. 220 ss. c.p.p. per le<br />
perizie; che era sfato violato il contraddicono in ragione della<br />
partecipazione del Procuratore Federale e del Sost<strong>it</strong>uto Procuratore<br />
“Federale alla Camera dì Consiglio nel corso della quale è stata adottata<br />
la decisione della Commissione Disciplinare; che, inoltre, le decisioni<br />
della Commissione Disciplinare e della CAF non hanno natura<br />
giurisdizionale, assolvendo esse ad una funzione di giustizia sicché i<br />
relativi procedimenti erano soggetti ai fondamentali principi in<br />
precedenza esposti e le relative decisioni erano suscettibili di<br />
valutazione in termini di valid<strong>it</strong>à del procedimento e della decisione e<br />
di lice<strong>it</strong>à della condotta degli organi della Giustizia sportiva; che, per i<br />
motivi sopra esposti, la condotta tenuta dalla Commissione disciplinare<br />
e dalla CAF era illec<strong>it</strong>a e che in virtù del principio della<br />
immedesimazione organica, tale illice<strong>it</strong>à era imputabile alla Lega Calcio<br />
ed alla FIGC delle quali la Commissione Disciplinare e la CAF sono<br />
rispettivamente organi sicché Lega Calcio e FIGC erano responsabili<br />
nei confronti dei reclamanti delle conseguenze delle condotte illec<strong>it</strong>e<br />
dei giudici sportivi; che la materia era regolata dal regime della respon-