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Giurisprudenza Nazionale 165<br />
Caso “Genoa” - Ordinanza di rigetto del Giudice Vigotti (18.8.2005)<br />
TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA - SEZIONE FERIALE<br />
Il Giudice Designato dr. Alvaro Vigotti ha pronunciato la seguente<br />
ORDINANZA<br />
Nel procedimento ex art 700 c.p.c. promosso da:<br />
GENOA CRIKET AND FOOTBALL CLUB SPA e PREZIOSI Enrico, con<br />
gli aw.ti Andrea D’Angelo, Gian Paolo Maraini e Paolo Gatto<br />
Nei confronti di<br />
FIGC FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO, con gli aw.ti Mario<br />
Gallavotti, Luigi Medugno e Fabio Toriello;<br />
e di<br />
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI<br />
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br />
Con ricorso ex art 700 cpc il GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB<br />
Spa e il suo presidente Enrico PREZIOSI hanno chiesto al Tribunale di Genova<br />
l’emanazione di un provvedimento di urgenza che inibisse alla FIGC e<br />
alla LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI di dare attuazione alle decisioni<br />
assunte dalla Commissione Disciplinare e dalla CAP - organi di primo e secondo<br />
grado della giustizia sportiva - nei loro confronti, all’es<strong>it</strong>o di un procedimento<br />
disciplinare per illec<strong>it</strong>o sportivo; hanno inoltre chiesto che il tribunale,<br />
disapplicate tali decisioni, che avevano disposto la retrocessione della squadra<br />
in serie C con tre punti ulteriori di penalizzazione e la squalifica del presidente<br />
per cinque anni, imponesse ai predetti enti di inquadrare il Genoa nella sene A,<br />
categoria alla quale la squadra, essendosi piazzata prima nel campionato di<br />
B, aveva ottenuto la promozione, e di procedere alla sua ammissione al<br />
relativo campionato per la stagione 2005-2006 e autorizzasse il presidente<br />
Prezioni a svolgere le sue funzioni.<br />
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno sostenuto che nell’amb<strong>it</strong>o<br />
del procedimento disciplinare che li aveva riguardati erano state utilizzate<br />
delle intercettazioni telefoniche disposte in sede penale, ciò in spregio a quanto<br />
stabil<strong>it</strong>o dall’art 270 c.1 del c.p.p. circa la non utilizzabil<strong>it</strong>à, se non in<br />
casi particolarmente gravi (del<strong>it</strong>ti per i quali è obbligatorio l’arresto in<br />
flagranza), delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono<br />
state disposte, A detta dei ricorrenti la norma in questione, in quanto posta a<br />
tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni, trova fondamento<br />
nell’art. 15 Cost. alla luce della pronuncia della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale n. 63<br />
del 1994, essa - sempre secondo i ricorrenti - andrebbe inoltre interpretata nel<br />
senso che la non utilizzabil<strong>it</strong>à delle intercettazione da essa prescr<strong>it</strong>ta si estende