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Giurisprudenza Nazionale 165<br />

Caso “Genoa” - Ordinanza di rigetto del Giudice Vigotti (18.8.2005)<br />

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA - SEZIONE FERIALE<br />

Il Giudice Designato dr. Alvaro Vigotti ha pronunciato la seguente<br />

ORDINANZA<br />

Nel procedimento ex art 700 c.p.c. promosso da:<br />

GENOA CRIKET AND FOOTBALL CLUB SPA e PREZIOSI Enrico, con<br />

gli aw.ti Andrea D’Angelo, Gian Paolo Maraini e Paolo Gatto<br />

Nei confronti di<br />

FIGC FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO, con gli aw.ti Mario<br />

Gallavotti, Luigi Medugno e Fabio Toriello;<br />

e di<br />

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI<br />

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br />

Con ricorso ex art 700 cpc il GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB<br />

Spa e il suo presidente Enrico PREZIOSI hanno chiesto al Tribunale di Genova<br />

l’emanazione di un provvedimento di urgenza che inibisse alla FIGC e<br />

alla LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI di dare attuazione alle decisioni<br />

assunte dalla Commissione Disciplinare e dalla CAP - organi di primo e secondo<br />

grado della giustizia sportiva - nei loro confronti, all’es<strong>it</strong>o di un procedimento<br />

disciplinare per illec<strong>it</strong>o sportivo; hanno inoltre chiesto che il tribunale,<br />

disapplicate tali decisioni, che avevano disposto la retrocessione della squadra<br />

in serie C con tre punti ulteriori di penalizzazione e la squalifica del presidente<br />

per cinque anni, imponesse ai predetti enti di inquadrare il Genoa nella sene A,<br />

categoria alla quale la squadra, essendosi piazzata prima nel campionato di<br />

B, aveva ottenuto la promozione, e di procedere alla sua ammissione al<br />

relativo campionato per la stagione 2005-2006 e autorizzasse il presidente<br />

Prezioni a svolgere le sue funzioni.<br />

A fondamento della domanda i ricorrenti hanno sostenuto che nell’amb<strong>it</strong>o<br />

del procedimento disciplinare che li aveva riguardati erano state utilizzate<br />

delle intercettazioni telefoniche disposte in sede penale, ciò in spregio a quanto<br />

stabil<strong>it</strong>o dall’art 270 c.1 del c.p.p. circa la non utilizzabil<strong>it</strong>à, se non in<br />

casi particolarmente gravi (del<strong>it</strong>ti per i quali è obbligatorio l’arresto in<br />

flagranza), delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono<br />

state disposte, A detta dei ricorrenti la norma in questione, in quanto posta a<br />

tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni, trova fondamento<br />

nell’art. 15 Cost. alla luce della pronuncia della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale n. 63<br />

del 1994, essa - sempre secondo i ricorrenti - andrebbe inoltre interpretata nel<br />

senso che la non utilizzabil<strong>it</strong>à delle intercettazione da essa prescr<strong>it</strong>ta si estende

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