Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
192 Sentenza 37123/2005<br />
indeterminati che non sarebbe in grado di rispettare.<br />
Alla luce di questo principio, si deve concludere che nel<br />
provvedimento questorile de quo è leg<strong>it</strong>timamente specificata<br />
l’indicazione delle manifestazioni sportive laddove queste sono<br />
individuate negli incontri di calcio disputate (in Italia o all’estero)<br />
dalle squadre della Roma e della Lazio nell’amb<strong>it</strong>o dei campionati<br />
e tornei nazionali e internazionali.<br />
Manca invece una idonea specificazione laddove il provvedimento<br />
richiama anche gli incontri di calcio amichevoli delle due squadre,<br />
giacché in tal caso i destinatari dell’obbligo, pur essendo “tifosi”<br />
appassionati e informati, possono non essere a conoscenza di tutti<br />
gli incontri amichevoli disputati dalla squadra del cuore. Sottolinea<br />
sintomaticamente il ricorrente che «il tribunale di Roma è intasato<br />
di sentenze di assoluzione perché i sottoposti all’obbligo non si<br />
presentano a firmare in occasione delle competizioni estive,<br />
organizzate all’ultimo istante contro sconosciute rappresentative di<br />
categoria».<br />
Insomma, per gli incontri amichevoli, genericamente indicati, manca<br />
il requis<strong>it</strong>o della sicura determinabil<strong>it</strong>à da parte del destinatario<br />
dell’obbligo; come anche fa difetto quella esigibil<strong>it</strong>à dell’obbligo,<br />
che la menzionata sentenza n. 512/2002 della Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />
impone al giudice di controllare in sede di convalida del<br />
provvedimento questorile.<br />
6. Per tutte queste ragioni la impugnata ordinanza va annullata con<br />
rinvio allo stesso giudice (ex art. 623, lett. a, c.p.p.), il quale, nel<br />
rispetto dei dir<strong>it</strong>ti della difesa e attenendosi ai principi sopra esposti,<br />
procederà a nuovo controllo del provvedimento questorile in ordine<br />
alla necess<strong>it</strong>à e urgenza del provvedimento, alla pericolos<strong>it</strong>à sociale<br />
del destinatario del provvedimento stesso nel settore delle<br />
manifestazioni sportive, alla specificazione delle manifestazioni<br />
sportive in coincidenza delle quali il predetto destinatario è obbligato<br />
a presentarsi all’autor<strong>it</strong>à di polizia, e infine alla durata della disposta<br />
misura prevenzionale.<br />
Va infatti ribad<strong>it</strong>o al riguardo l’ulteriore principio affermato dalle<br />
Sezioni un<strong>it</strong>e nella suddetta sentenza Labbia, secondo cui va<br />
annullata con rinvio l’ordinanza del giudice che, «lim<strong>it</strong>andosi a un<br />
controllo meramente formale, ometta di motivare in ordine<br />
all’esistenza dei presupposti leg<strong>it</strong>timanti l’adozione da parte<br />
dell’autor<strong>it</strong>à amministrativa della misura lim<strong>it</strong>ativa della libertà per-