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Giurisprudenza Nazionale 147<br />
- per Francesco DAL CIN: inibizione per 4 anni;<br />
- per Michele DAL CIN: inibizione per 3 anni e 1 mese;<br />
- per Giuseppe PAGLIARA: inibizione per 3 anni e 1 mese;<br />
- per Massimo BORGOBELLO: squalifica per 3 anni e 1 mese;<br />
- per Martin LEJSAL: squalifica per 1 anno;<br />
- per Massimiliano ESPOSITO: squalifica per 6 mesi;<br />
- per Roberto CRAVERO: inibizione per 6 mesi.<br />
Il difensore del TREVISO si è rimesso alle decisioni della Commissione.<br />
Le difese dei defer<strong>it</strong>i hanno chiesto il proscioglimento dagli addeb<strong>it</strong>i<br />
contestati, ribadendo la richiesta di un supplemento di istruttoria.<br />
PAGLIARA ha reso spontanee dichiarazioni, affermando la propria<br />
innocenza.<br />
Al termine, la Commissione si è riun<strong>it</strong>a in camera di consiglio per deliberare.<br />
5) I motivi della decisione<br />
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.<br />
5.1. L’elemento paradossale emerso in questo procedimento - esplic<strong>it</strong>ato<br />
con franchezza da Enrico PREZIOSI non meno che da Francesco DAL<br />
CIN e che ha cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o il crinale lungo il quale si è sviluppata in particolare<br />
la linea difensiva dei defer<strong>it</strong>i facenti capo al GENOA - è rappresentato<br />
dalla circostanza che si è dato, e si dà, per scontato e per accettato il fatto<br />
che una squadra, giunta a fine campionato senza particolari stimoli di<br />
classifica o di necess<strong>it</strong>à di risultato, debba - ove impegnata in una gara con<br />
un avversario che invece sia spinto da tali stimoli o necess<strong>it</strong>à - mantenere<br />
un comportamento di giuoco ed un atteggiamento “allineati” alle aspettative<br />
dell’avversario stesso.<br />
In quest’ottica - palesemente incompatibile con i principi di lealtà,<br />
correttezza e prob<strong>it</strong>à ai quali l’ordinamento sportivo non può abdicare, pena<br />
la sua irrimediabile caduta di credibil<strong>it</strong>à e financo la sua stessa sopravvivenza<br />
- viene dunque considerata essere condotta del tutto normale e adeguata al<br />
caso (una sorta di “leg<strong>it</strong>tima difesa” preventiva) quella con cui, di fronte al<br />
timore che il proprio antagonista in classifica (nel caso di specie il TORINO)<br />
possa essersi attivato promettendo un premio a vincere al proprio avversario<br />
nella gara successiva (nel caso di specie il VENEZIA), si “reagisce” ponendo<br />
concretamente in essere atti diretti ad assicurarsi il placido e non bellicoso<br />
atteggiamento di quest’ultimo, cioè a ripristinarne il suo fisiologico e<br />
“doveroso” distacco agonistico.<br />
È una logica, questa, che - anche a voler tacere ogni considerazione