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Giurisprudenza Nazionale 147<br />

- per Francesco DAL CIN: inibizione per 4 anni;<br />

- per Michele DAL CIN: inibizione per 3 anni e 1 mese;<br />

- per Giuseppe PAGLIARA: inibizione per 3 anni e 1 mese;<br />

- per Massimo BORGOBELLO: squalifica per 3 anni e 1 mese;<br />

- per Martin LEJSAL: squalifica per 1 anno;<br />

- per Massimiliano ESPOSITO: squalifica per 6 mesi;<br />

- per Roberto CRAVERO: inibizione per 6 mesi.<br />

Il difensore del TREVISO si è rimesso alle decisioni della Commissione.<br />

Le difese dei defer<strong>it</strong>i hanno chiesto il proscioglimento dagli addeb<strong>it</strong>i<br />

contestati, ribadendo la richiesta di un supplemento di istruttoria.<br />

PAGLIARA ha reso spontanee dichiarazioni, affermando la propria<br />

innocenza.<br />

Al termine, la Commissione si è riun<strong>it</strong>a in camera di consiglio per deliberare.<br />

5) I motivi della decisione<br />

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.<br />

5.1. L’elemento paradossale emerso in questo procedimento - esplic<strong>it</strong>ato<br />

con franchezza da Enrico PREZIOSI non meno che da Francesco DAL<br />

CIN e che ha cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o il crinale lungo il quale si è sviluppata in particolare<br />

la linea difensiva dei defer<strong>it</strong>i facenti capo al GENOA - è rappresentato<br />

dalla circostanza che si è dato, e si dà, per scontato e per accettato il fatto<br />

che una squadra, giunta a fine campionato senza particolari stimoli di<br />

classifica o di necess<strong>it</strong>à di risultato, debba - ove impegnata in una gara con<br />

un avversario che invece sia spinto da tali stimoli o necess<strong>it</strong>à - mantenere<br />

un comportamento di giuoco ed un atteggiamento “allineati” alle aspettative<br />

dell’avversario stesso.<br />

In quest’ottica - palesemente incompatibile con i principi di lealtà,<br />

correttezza e prob<strong>it</strong>à ai quali l’ordinamento sportivo non può abdicare, pena<br />

la sua irrimediabile caduta di credibil<strong>it</strong>à e financo la sua stessa sopravvivenza<br />

- viene dunque considerata essere condotta del tutto normale e adeguata al<br />

caso (una sorta di “leg<strong>it</strong>tima difesa” preventiva) quella con cui, di fronte al<br />

timore che il proprio antagonista in classifica (nel caso di specie il TORINO)<br />

possa essersi attivato promettendo un premio a vincere al proprio avversario<br />

nella gara successiva (nel caso di specie il VENEZIA), si “reagisce” ponendo<br />

concretamente in essere atti diretti ad assicurarsi il placido e non bellicoso<br />

atteggiamento di quest’ultimo, cioè a ripristinarne il suo fisiologico e<br />

“doveroso” distacco agonistico.<br />

È una logica, questa, che - anche a voler tacere ogni considerazione

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