26.12.2014 Views

combine - Rdes.it

combine - Rdes.it

combine - Rdes.it

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Il mobbing nel mondo del calcio professionistico 59<br />

suo complesso e che potrebbe vedere società e allenatore corresponsabili<br />

(ovviamente in presenza degli altri elementi cost<strong>it</strong>utivi la fattispecie di<br />

mobbing) per i danni sub<strong>it</strong>i dal calciatore.<br />

Ma, facendo un passo indietro, la nostra indagine può essere diretta<br />

anche in un senso diverso: può l’allenatore, indipendentemente dalla società<br />

porre in essere una condotta mobbizzante a carico del giocatore<br />

Abbiamo già detto che l’allenatore può, per scelta tecnica o dietro<br />

valutazione negativa della condizione fisica dell’atleta, decidere di non<br />

impiegarlo. E’ stato anche fugato ogni dubbio circa la sussistenza di<br />

un’ipotesi di demansionamento.<br />

Seguendo, tuttavia, lo stesso schema logico adottato per le decisioni<br />

societarie, cosa accadrebbe se la scelta di non impiegare il calciatore fosse<br />

contemporanea o successiva ad altri atteggiamenti molesti<br />

L’allenatore potrebbe sottoporre il calciatore a particolari e faticosi<br />

allenamenti; potrebbe emarginarlo, o addir<strong>it</strong>tura fare in modo che i compagni<br />

lo emarginino; potrebbe umiliarlo pubblicamente, potrebbe impedirgli di<br />

allenarsi o di partecipare al r<strong>it</strong>iro precampionato.<br />

Sicuramente, ad una prima lettura, è ravvisabile una condotta contraria ai<br />

principi di lealtà, prob<strong>it</strong>à e rett<strong>it</strong>udine sportiva, o al dovere di valorizzare il<br />

patrimonio tecnico della società, perseguibile come illeg<strong>it</strong>tima esclusione<br />

dalla prima squadra.<br />

Ma se a tali comportamenti aggiungiamo l’elemento di dolo, ad esempio la<br />

volontà di emarginare l’atleta dal gruppo per motivi personali, e un danno<br />

di natura psicologica a carico dello stesso, indubbiamente dovremmo<br />

concludere che, anche in questo caso, possa essere rinvenuto un fenomeno<br />

di mobbing.<br />

In più, ai sensi dell’art. 18, Accordo Collettivo, «l’allenatore deve<br />

sorvegliare la condotta morale e sportiva dei calciatori, nel favorire e<br />

sviluppare lo spir<strong>it</strong>o di corpo e l’affiatamento umano dei calciatori della<br />

società stessa».<br />

Si può ben comprendere come il disposto della norma in esame sia<br />

evocativa un ruolo molto particolare e delicato nella gestione della squadra,<br />

che si spinge oltre l’aspetto tecnico, comprendendo anche un amb<strong>it</strong>o di<br />

natura psicologica, e che inev<strong>it</strong>abilmente urta con una condotta mobbizzante.<br />

Se rifer<strong>it</strong>a all’allenatore, la definizione più esatta dovrebbe essere<br />

quella di bullying, con conseguente responsabil<strong>it</strong>à (per danni) esclusiva di<br />

quest’ultimo; se, invece, egli ha ag<strong>it</strong>o in virtù di una precisa strategia<br />

aziendale, la responsabil<strong>it</strong>à dovrà investire anche la società.<br />

Si può così concludere che, astrattamente, l’allenatore sia esente da<br />

specifici obblighi nei confronti del calciatore e, di conseguenza, da respon-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!