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178 Caso “Genoa”<br />
sabil<strong>it</strong>à civile e che erano pertanto esprimibili rutti i rimedi propri<br />
della medesima, dovendosi in particolare privilegiare, in s<strong>it</strong>uazioni e<br />
materie come quella in esame, i rimedi inib<strong>it</strong>ori preventivi ed in forma<br />
specifica, essendo infatti in questione interessi non patrimoniali che<br />
non potrebbero essere adeguatamente reintegrati a posteriori e mediante<br />
risarcimento monetario; che pertanto, intendendo i reclamanti propone<br />
nel giudizio di mer<strong>it</strong>o anche domande risarc<strong>it</strong>one per equivalente, essi<br />
intendevano in primo luogo richiedere la condanna degli enti convenuti<br />
ad astenersi da condotte che portassero ad ulteriore effetto dannoso i<br />
fatti illec<strong>it</strong>i già perpetrati, chiedendo in particolare la condanna degli<br />
enti convenuti a disapplicare le decisioni degli organi di giustizia<br />
sportiva, di astenersi dal dare ad esse esecuzione, procedendo inoltre<br />
all’inquadramento del Genoa nella Lega Professionisti e nella seria A<br />
della medesima, inserendolo nel calendario del relativo campionato;<br />
che la competenza del Tribunale di Genova doveva individuarsi in<br />
virtù dell’art. 20 cpc, quale luogo in cui era sorta l’obbligazione<br />
risarc<strong>it</strong>oria e cioè quello in cui il danno si era verificato; che non<br />
sussistevano nel caso in esame preclusioni ad adire la giurisdizione<br />
statale derivanti da clausole compromissorie o dal c.d., “vincolo<br />
sportivo”, rientrando il caso in esame in un caso di rilevanza per<br />
l’ordinamento giuridico della Repubblica-, così come sanc<strong>it</strong>o dell’art.<br />
1 della c<strong>it</strong>ata L. n. 280/2003; che le ragioni fin qui esposte erano idonee<br />
a sostenere la ricorrenza nel caso in esame del requis<strong>it</strong>o del fumus<br />
boni iuris e che, quanto al periculum in mora, lo stesso era da<br />
individuarsi con intens<strong>it</strong>à ancora maggiori rispetto al momento della<br />
proposizione del ricorso ex art. 700 cpc, atteso che, in mancanza dei<br />
provvedimenti per l’ottenimento dei quali il Genoa ha proposto ricorso,<br />
quest’ultimo sarebbe inquadrato, come poi in effetti è stato inquadrato<br />
nella Lega Professionisti serie C e sarebbe inser<strong>it</strong>o nelle relative gare<br />
di campionato; che a tale pregiudizio si aggiungeva inoltre un danno<br />
economico di rilevantissima ent<strong>it</strong>à, tale da compromettere gravemente<br />
le stesse condizioni di sopravvivenza della reclamante, derivante<br />
dall’ent<strong>it</strong>à dei “monte ingaggi” annuale previsto per la programmata<br />
disputa del campionato in serie A, dall’obbligo per il Genoa di<br />
procurarsi in tempi molto ristretti due fideiussioni bancarie, a garanzia<br />
del pagamento dell’importo complessivo degli ingaggi di tutti i<br />
calciatori e a garanzia del pagamento dell’importo dell’ingaggio di<br />
ciascun calciatore, non richieste invece alle squadre che si iscrivono<br />
alla serie A o B, oltre che conseguente ai minori intro<strong>it</strong>i annui derivati