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112 Accordo collettivo AIC-FIGC-LNP<br />

variabile, che non potrà essere superiore, in ogni stagione<br />

sportiva, separatamente considerata, di durata del rapporto<br />

contrattuale, al 50% (cinquantapercento) della partefissa,<br />

legata, tale parte variabile, al conseguimento di risultati<br />

sportivi individuali o di squadra (di segu<strong>it</strong>o, tale seconda<br />

parte, Parte Variabile).<br />

La parte fissa può essere convenuta in misura diversa a seconda<br />

del Campionato e/o della competizione internazionale cui la<br />

Società partecipa o parteciperà e non può essere in ogni caso<br />

inferiore al minimo di cui infra sub 4.9.<br />

4.6. I risultati sportivi individuali o di squadra possono essere<br />

esemplificativamente rappresentati:<br />

a) quanto ai risultati di squadra: dal conseguimento di<br />

piazzamenti in classifica, dalla conquista di t<strong>it</strong>oli, dal dir<strong>it</strong>to<br />

di accedere a Coppe Europee, dalla permanenza nella Serie;<br />

b) quanto ai risultati individuali: dal numero delle presenze,<br />

dal numero delle reti segnate, dal numero delle reti incassate.<br />

4.7. La Società può altresi stipulare appos<strong>it</strong>e intese aventi ad oggetto<br />

i cosiddetti premi collettivi, cioè premi legati al conseguimento<br />

di risultati di squadra, come esemplificati supra sub 4.6. lettera<br />

a). La pattuizione deve essere stipulata tra un rappresentante della<br />

Società mun<strong>it</strong>o dei necessari poteri e i calciatori della Società,<br />

ovvero, in rappresentanza di essi, da almeno 3 (tre) calciatori<br />

della Società medesima, mun<strong>it</strong>i di procura redatta in forma scr<strong>it</strong>ta,<br />

che conferisca loro il potere di negoziare e pattuire i risultati che<br />

generano la debenza del premio collettivo, il montante<br />

complessivo del premio e i cr<strong>it</strong>eri di assegnazione delle quote<br />

tra i singoli aventi dir<strong>it</strong>to, ovvero la volontà dei calciatori aventi<br />

dir<strong>it</strong>to di procedere alla suddivisione delle quote con cr<strong>it</strong>eri<br />

concordati direttamente tra loro. La Società è estranea ad<br />

eventuali controversie relative alla effettiva e corretta<br />

applicazione dei cr<strong>it</strong>eri di formazione e di assegnazione delle<br />

quote. Le intese oggetto del presente art. 4.7. vanno depos<strong>it</strong>ate,<br />

un<strong>it</strong>amente all’eventuale procura, presso la Lega competente<br />

entro 10 (dieci) giorni dalla chiusura del periodo dei trasferimenti<br />

di gennaio. Sono consent<strong>it</strong>i, per ciascuna competizione<br />

agonistica, più premi per obiettivi specifici. I premi nell’amb<strong>it</strong>o<br />

della stessa competizione non sono cumulabili.<br />

4.8. In caso di accordi aventi ad oggetto la licenza dei cosiddetti dir<strong>it</strong>ti

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