Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Giurisprudenza Nazionale 167<br />
stizia sportiva dall’art 2 della L. 220/2003; ha inoltre sostenuto che anche<br />
se fosse stato possibile ravvisare nella [fattispecie in esame l’esistenza<br />
di s<strong>it</strong>uazioni soggettive qualificabili come dir<strong>it</strong>ti soggettivi, della<br />
controversia si sarebbe dovuto occupare il giudice amministrativo a cui<br />
l’art 3 della c<strong>it</strong>ata legge attribuiva la giurisdizione esclusiva in materia.<br />
Svolte alcune ulteriori argomentazioni volte a contestare<br />
l’ammissibil<strong>it</strong>à della richiesta dei ricorrenti di ottenere dal giudice un<br />
provvedimento di riammissione diretta della squadra nella massima serie, in<br />
quanto, a dire della resistente, nella migliore delle ipotesi essi avrebbero dovuto<br />
comunque sottostare alla preventiva rinnovazione del procedimento disciplinare,<br />
la FIGC ha eccep<strong>it</strong>o anche il difetto di competenza terr<strong>it</strong>oriale del Tribunale<br />
di Genova, il difetto di leg<strong>it</strong>timazione attiva del Genoa in. riferimento alla<br />
domanda fondata sull’ utilizzo delle intercettazioni telefoniche che avevano<br />
riguardato la persona del presidente Preziosi e l’infondatezza nel mer<strong>it</strong>o<br />
della domanda,.<br />
A dire della FIGC infatti il divieto di utilizzo delle intercettazioni<br />
telefoniche in procedimenti diversi da quello nel quale sono state autorizzate,<br />
divieto posto dall’ari 270 cpp, varrebbe solo in riferimento a procedimenti penali,<br />
mentre l’utilizzo delle intercettazioni dovrebbe dirsi consent<strong>it</strong>o in ogni alno<br />
tipo di procedimento, mentre, per quanto riguardava le altre violazioni lamentati<br />
dai ricorrenti, la FIGC. ne ha negato la rilevanza e la stessa esistenza storica.<br />
La resistente ha inoltre eccep<strong>it</strong>o l’assenza di strumental<strong>it</strong>à<br />
dell’azione cautelare rispetto a quella di mer<strong>it</strong>o prospettata dai ricorrenti<br />
in quanto i danni derivanti dall’utilizzo delle intercettazioni telefoniche<br />
si erano a suo d<strong>it</strong>e ormai compiutamente realizzati, mentre quelli che i<br />
ricorrenti ascrivevano alla retrocessione del Genoa nulla avevano a che vedere<br />
col danno alla segretezza delle conversazioni telefoniche e non erano quindi<br />
conseguenza immediata e diretta del preteso illec<strong>it</strong>o. Infine ha eccep<strong>it</strong>o l’assenza<br />
del requis<strong>it</strong>o del periculum in mora ed ha concluso stigmatizzando il fatto che<br />
la difesa dei ricorrenti non avesse speso una parola sui gravi fatti di corruzione<br />
sportiva che avevano indotto i giudici sportivi a infliggere le sanzioni di cui<br />
essi si dolevano.<br />
All’udienza il giudice, tentata senza successo la conciliazione delle parti,<br />
ha inv<strong>it</strong>ato i difensori alla discussione all’es<strong>it</strong>o della quale si è riservato di<br />
decidere,<br />
MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
La legge 17 10 2003 n. 280 che ha convert<strong>it</strong>o in legge il DL 220/2003<br />
consta di tre articoli la lettura coordinata dei quali indica in modo<br />
sufficientemente chiaro quale sia stata l’intento persegu<strong>it</strong>o dal legislatore nel