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180 Caso “Genoa”<br />
disciplinare celebratosi dinanzi agli organi della giustizia sportiva,<br />
cost<strong>it</strong>uendo il complesso delle attiv<strong>it</strong>à propedeutico alla formazione<br />
del verdetto emesso dagli organi disciplinari momenti di un’unica<br />
sequenza procedimentale, che non poteva essére estrapolato dal contesto<br />
cui inerivano indissolubilmente; che, in ver<strong>it</strong>à, come già argomentato<br />
in prime cure, ravversario ricorso era stato proposto di fronte ad<br />
un’Autor<strong>it</strong>à Giudiziaria priva di qualsivoglia potere giurisdizionale, o<br />
in senso assoluto, perché la res l<strong>it</strong>igiosa investe materia appartenente<br />
all’autonomìa dell’ordinamento sportivo ai sensi del combinato disposto<br />
degli artt. 1 e 2 del D.L 220/2003 convert<strong>it</strong>o nella Legge 280/2003, o<br />
in senso relativo perché ove nella fattispecie controversa fosse<br />
ravvisabile l’emergenza di s<strong>it</strong>uazioni individuali qualificabili in termini<br />
di dir<strong>it</strong>to soggettivo, la cognizione della controversia spetterebbe,<br />
comunque, al giudice amministrativo, in via di giurisdizione esclusiva,<br />
ai sensi dell’art. 3 della legge sopra c<strong>it</strong>ata; che l’eccezione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
cost<strong>it</strong>uzionale sollevata dalla difesa avversaria per contrarietà alla<br />
disciplina cost<strong>it</strong>uzionale applicabile della previsione legislativa in virtù<br />
della quale il giudice designato ha declinato la giurisdizione ordinaria<br />
in favore di quella amministrativa non solo era manifestamente<br />
infondata, anche per i motivi già esposti nell’ordinanza reclamata, ma<br />
era preliminarmente inammissibile, non essendo limettibile la questione<br />
di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale da parte di un Giudice che sia<br />
manifestamente privo di giurisdizione; che, pur in via gradata, il<br />
Tribunale di Genova non era competente terr<strong>it</strong>orialmente ad essere<br />
invest<strong>it</strong>o del caso in esame per essere il danno prospettato da parte<br />
ricorrente risentibile esclusivamente dalla persona fisica del sig. Enrico<br />
Preziosi, il quale non potrebbe che risentirlo se non nel luogo della<br />
residenza ab<strong>it</strong>uale e cioè in Cadorago, provìncia dì Comò, così come<br />
dichiarato in ricorso; che il cumulo soggettivo realizzato da parte<br />
ricorrente essendo attori il Genoa ed il Preziosi non consentiva di<br />
utilizzare la sede della società agente come luogo determinativo della<br />
competenza, poiché l’effetto di mutuare da una parte il foro di<br />
competenza anche per altre parti del processo cumulato, ai sensi dell’art<br />
33 c.p.c. non riguardava il cr<strong>it</strong>erio dell’art. 20, specificamente invocato<br />
dagli attori, né si rendeva utile non riguardando i fori generali dei<br />
convenuti; che, ancora a sostengo dell’incompetenza terr<strong>it</strong>oriale del<br />
Giudice ad<strong>it</strong>o, sussisteva un ulteriore e decisivo argomento scaturente<br />
dal fatto che nell’ordinanza oggetto di reclamo l’azione dei ricorrenti<br />
era stata qualificata come volta alla declaratoria di null<strong>it</strong>à del provvedi-