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198 Sentenza 18919/2005<br />
nell’anteriore grado del processo, impugnata la risoluzione espressa<br />
dall’organismo federale in veste di arb<strong>it</strong>ro per i motivi previsti dalla legge<br />
come cause di null<strong>it</strong>à o di annullabil<strong>it</strong>à dei contratti. Avverso tale decisione<br />
ha proposto ricorso per cassazione la A.S.R. Miraglia s.r.l., in liquidazione,<br />
affidandolo a 4 motivi, illustrati anche con successiva memoria e con una<br />
nota depos<strong>it</strong>ata in udienza. Hanno resist<strong>it</strong>o con controricorso la l’A.S. Bari,<br />
che ha depos<strong>it</strong>ato anche una memoria, la FIGC e la Lega nazionale<br />
professionisti FIGC, le quali ultime hanno altresì proposto ricorso incidentale<br />
condizionato, deducendo, tra l’altro, motivi attinenti alla giurisdizione, in<br />
particolare chiedendo la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice<br />
ordinario. Su tale punto, le Sezioni Un<strong>it</strong>e della Cassazione si sono già<br />
pronunciate con la sentenza n. 5775 del 2004, rigettando, per quanto di<br />
ragione, i ricorsi incidentali.<br />
Motivi della decisione<br />
1. Va preliminarmente disposta, ex art. 335 cod.proc.civ., la riunione del<br />
ricorso principale e dei due ricorsi incidentali, in quanto proposti<br />
avverso la stessa sentenza.<br />
2.1 Con il primo motivo del ricorso principale, si lamenta violazione degli<br />
artt. 807 e 808 cod.proc.civ,, nonché degli artt. 24 e 102 della<br />
Cost<strong>it</strong>uzione. Erroneamente la Corte d’appello avrebbe individuato,<br />
nella previsione del ed. “vincolo di giustizia sportiva”, contenuto<br />
nell’art. 24 dello statuto della FIGC, una clausola compromissoria per<br />
arb<strong>it</strong>rato irr<strong>it</strong>uale, laddove si tratterebbe di un generico impegno a<br />
rispettare le pronunce federali.<br />
Il sistema della “giustizia sportiva” cost<strong>it</strong>uirebbe in realtà un insieme<br />
di rimedi interni all’ordinamento sportivo, non preclusivi del normale<br />
accesso alla tutela giurisdizionale innanzi al giudice ordinario, ove si<br />
controverta su dir<strong>it</strong>ti soggettivi, come confermerebbe la stessa<br />
previsione statutaria delle sanzioni collegate alla eventuale inosservanza<br />
del vincolo.<br />
Qualora si r<strong>it</strong>enga che la previsione del vincolo in esame dia luogo ad<br />
una clausola arb<strong>it</strong>rale, si tratterebbe comunque di una inammissibile<br />
ipotesi di arb<strong>it</strong>rato obbligatorio, in contrasto con gli artt. 24 e 102 della<br />
Cost<strong>it</strong>uzione. Ed infatti, premesso che, tra le espressioni del principio<br />
di libertà di iniziativa economica ed imprend<strong>it</strong>oriale desumibile dall’art.<br />
41 della Cost<strong>it</strong>uzione, si colloca anche l’esercizio dell’attiv<strong>it</strong>à sportivoprofessionale,<br />
realizzabile solo in forma imprend<strong>it</strong>oriale, come risulta<br />
dalla previsione di cui all’art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 -<br />
secondo la quale possono stipulare contratti con atleti professionisti