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198 Sentenza 18919/2005<br />

nell’anteriore grado del processo, impugnata la risoluzione espressa<br />

dall’organismo federale in veste di arb<strong>it</strong>ro per i motivi previsti dalla legge<br />

come cause di null<strong>it</strong>à o di annullabil<strong>it</strong>à dei contratti. Avverso tale decisione<br />

ha proposto ricorso per cassazione la A.S.R. Miraglia s.r.l., in liquidazione,<br />

affidandolo a 4 motivi, illustrati anche con successiva memoria e con una<br />

nota depos<strong>it</strong>ata in udienza. Hanno resist<strong>it</strong>o con controricorso la l’A.S. Bari,<br />

che ha depos<strong>it</strong>ato anche una memoria, la FIGC e la Lega nazionale<br />

professionisti FIGC, le quali ultime hanno altresì proposto ricorso incidentale<br />

condizionato, deducendo, tra l’altro, motivi attinenti alla giurisdizione, in<br />

particolare chiedendo la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice<br />

ordinario. Su tale punto, le Sezioni Un<strong>it</strong>e della Cassazione si sono già<br />

pronunciate con la sentenza n. 5775 del 2004, rigettando, per quanto di<br />

ragione, i ricorsi incidentali.<br />

Motivi della decisione<br />

1. Va preliminarmente disposta, ex art. 335 cod.proc.civ., la riunione del<br />

ricorso principale e dei due ricorsi incidentali, in quanto proposti<br />

avverso la stessa sentenza.<br />

2.1 Con il primo motivo del ricorso principale, si lamenta violazione degli<br />

artt. 807 e 808 cod.proc.civ,, nonché degli artt. 24 e 102 della<br />

Cost<strong>it</strong>uzione. Erroneamente la Corte d’appello avrebbe individuato,<br />

nella previsione del ed. “vincolo di giustizia sportiva”, contenuto<br />

nell’art. 24 dello statuto della FIGC, una clausola compromissoria per<br />

arb<strong>it</strong>rato irr<strong>it</strong>uale, laddove si tratterebbe di un generico impegno a<br />

rispettare le pronunce federali.<br />

Il sistema della “giustizia sportiva” cost<strong>it</strong>uirebbe in realtà un insieme<br />

di rimedi interni all’ordinamento sportivo, non preclusivi del normale<br />

accesso alla tutela giurisdizionale innanzi al giudice ordinario, ove si<br />

controverta su dir<strong>it</strong>ti soggettivi, come confermerebbe la stessa<br />

previsione statutaria delle sanzioni collegate alla eventuale inosservanza<br />

del vincolo.<br />

Qualora si r<strong>it</strong>enga che la previsione del vincolo in esame dia luogo ad<br />

una clausola arb<strong>it</strong>rale, si tratterebbe comunque di una inammissibile<br />

ipotesi di arb<strong>it</strong>rato obbligatorio, in contrasto con gli artt. 24 e 102 della<br />

Cost<strong>it</strong>uzione. Ed infatti, premesso che, tra le espressioni del principio<br />

di libertà di iniziativa economica ed imprend<strong>it</strong>oriale desumibile dall’art.<br />

41 della Cost<strong>it</strong>uzione, si colloca anche l’esercizio dell’attiv<strong>it</strong>à sportivoprofessionale,<br />

realizzabile solo in forma imprend<strong>it</strong>oriale, come risulta<br />

dalla previsione di cui all’art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 -<br />

secondo la quale possono stipulare contratti con atleti professionisti

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