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Giurisprudenza Nazionale 187<br />

In astratto, è vero che nella previsione legislativa dell’alt. 3 appare<br />

una insol<strong>it</strong>a inversione tra giurisdizione ordinaria (circoscr<strong>it</strong>ta a particolari<br />

categorie di controversie) e giurisdizione amministrativa esclusiva, che<br />

diviene giurisdizione generale non in base alla specifica natura delle<br />

controversie (che infatti sono individuate con la foimula di chiusura “ogni<br />

altra controversia”) bensì soltanto in relazione ai soggetti (CONI e<br />

Federazioni sportive) che abbiano posto in essere atti sui quali verta la<br />

causa.<br />

In sé, incardinare sull’individuazione di un soggetto il cr<strong>it</strong>erio di<br />

ripartizione della giurisdizione potrebbe dar luogo a scelte del legislatore<br />

che, sottraendo tutti gli atti compiuti da un singolo soggetto alla giurisdizione<br />

ordinaria, gli attribuiscano speciali “statuti” giurisdizionali propri di ogni<br />

soggetto anziché dettati da cr<strong>it</strong>eri oggettivi, e pe<strong>it</strong>anto non conformi ai<br />

principi cost<strong>it</strong>uzionali che debbono leggere la ripartizione tra giurisdizione<br />

amministrativa ed ordinaria.<br />

Con riferimento invece alla specifica materia disciplinare, sulla quale<br />

la controversia incide, il Collegio r<strong>it</strong>iene che manchi ogni rilevanza della<br />

astratta questione di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à che, in altra materia o anche con<br />

riferimento ai medesimi soggetti dell’ordinamento sportivo, potrebbe<br />

mer<strong>it</strong>are diversa soluzione.,<br />

Infatti l’art. 1 della L. n. 280/2003, nell’affermare l’autonomia<br />

dell’ordinamento sportivo nazionale, lo configura in un più vasto contesto<br />

e quale “articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo<br />

al Com<strong>it</strong>ato Olimpico Internazionale”, riconoscendo quindi rilevanza<br />

giuridica alle strette relazioni che nel mondo sportivo si pongono ria<br />

organizzazioni nazionali e internazionali.<br />

Nella materia disciplinare tali interrelazioni sono del tutto cogenti,<br />

poiché la irregolar<strong>it</strong>à dei comportamenti sportivi e le relative sanzioni sono<br />

destinate ad assumere rilievo non solo nell’amb<strong>it</strong>o dell’ordinamento<br />

nazionale, ma nel più vasto ordinamento sportivo intemazionale, del quale<br />

fanno necessariamente parte i singoli ordinamenti. A questo punto si può<br />

trarre una prima e fondamentale considerazione in ordine al valore che tale<br />

riconoscimento assume alla stregua dei principi sopia espressi dalla Corte<br />

Cost<strong>it</strong>uzionale, e cioè che l’estensione della giurisdizione esclusiva del<br />

Giudice Amministrativo sulle decisioni disciplinali delle federazioni<br />

sportive, che acquistino rilevanza per l’ordinamento statuale, non discende<br />

da arb<strong>it</strong>rio del legislatore, secondo cr<strong>it</strong>eri non oggettìvi, ma trae la sua ragion<br />

d’essere, i suoi lim<strong>it</strong>i e le sue modal<strong>it</strong>à dairappartenenza dell’ordinamento<br />

sportivo nazionale ad un ordinamento di carattere intemazionale.

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