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Giurisprudenza Nazionale 185<br />
L’assunto dei riconenti richiama i principi enunciati dalla Corte<br />
cost<strong>it</strong>uzionale, enunciati con particolare chiarezza nella sentenza 24/2/1994<br />
n. 63, secondo la quale «la deroga eccezionalmente prevista al divieto<br />
stabil<strong>it</strong>o dall’art. 270, 1° comma, c.p.p. si mantiene entro i precisi confini<br />
della stretta necess<strong>it</strong>à della stessa rispetto al soddisfacimento concreto<br />
dell’interesse pubblico primario che la giustifica»; secondo tale principio il<br />
rispetto dell’amb<strong>it</strong>o di tutela coperto dall’art. 15 della Cost<strong>it</strong>uzione comporta<br />
che non possa mai intervenire alcuna forma di utilizzazione dei risaltati di<br />
intercettazioni al di là del procedimento in cui il mezzo è stato disposto, se<br />
non esplic<strong>it</strong>amente autorizzata dal legislatore, dovendosi ogni volta<br />
verifìcare che la deroga — di per sé eccezionale — al principio di<br />
inutilizzabiì<strong>it</strong>à “esternà dei risultati delle compiute intercettazioni sia<br />
giustificata alla luce di pieminentì interessi pubblici, non estranei al tessuto<br />
normativo della Cost<strong>it</strong>uzione.<br />
Ogni diversa ipotesi si pone, secondo l’assunto dei reclamanti, come<br />
violazione di un dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale, che rende Tatto contrario ad ordine<br />
pubblico, e conferisce al soggetto leso anche un dir<strong>it</strong>to al risarcimento del<br />
danno. Sempre ricostruendo le caratteristiche dell’azione preannunciata dai<br />
reclamanti, il loro assunto è che l’aver utilizzato per una decisione sportiva<br />
intercettazioni telefoniche di comunicazioni coperte da garanzia<br />
cost<strong>it</strong>uzionale renda invalida la decisione della CAF, per contrarietà a norme<br />
cost<strong>it</strong>uzionali e quindi all’ordine pubblico, e che tale invalid<strong>it</strong>à si possa<br />
estendeie non! solo agii altri soggetti coinvolti (al Genoa, dunque, anche se<br />
le comunicazioni coperte da tutela cost<strong>it</strong>uzionale erano del Preziosi) ed a<br />
tutti gli atti di esecuzione (anche del Lega, che pare nella specie non ha<br />
latto altro che dare esecuzione alla decisione della FIGC).<br />
Così individuala la natura dell’azione proposta dagli odierni<br />
reclamanti, si deve ora verificaie se la stessa rientri -come ha r<strong>it</strong>enuto<br />
l’ordinanza reclamata- non nella giurisdizione ordinaria ma nella<br />
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; ed inoltre se<br />
l’attribuzione alla giurisdizione esclusiva sia conforme ai piincìpi<br />
cost<strong>it</strong>uzionali che reggono la ripartizione della giurisdizione.<br />
Sul primo punto, il Tribunale r<strong>it</strong>iene che con la legge n. 280 del 2003 il<br />
legislatore abbia effettivamente voluto escludere l’intervento del giudice<br />
ordinario in tutti i casi in cui la controversia abbia ad oggetto “atti del<br />
CONI o delle federazioni sportive”. Mentre infatti la legge appena richiarnata<br />
non contiene alcuna nuova previsione relativamente alla giurisdizione del<br />
giudice ordinario “sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e enti”<br />
(su quei rapporti la giurisdizione del giudice ordinario “resta ferma”), proprio