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Giurisprudenza Nazionale 185<br />

L’assunto dei riconenti richiama i principi enunciati dalla Corte<br />

cost<strong>it</strong>uzionale, enunciati con particolare chiarezza nella sentenza 24/2/1994<br />

n. 63, secondo la quale «la deroga eccezionalmente prevista al divieto<br />

stabil<strong>it</strong>o dall’art. 270, 1° comma, c.p.p. si mantiene entro i precisi confini<br />

della stretta necess<strong>it</strong>à della stessa rispetto al soddisfacimento concreto<br />

dell’interesse pubblico primario che la giustifica»; secondo tale principio il<br />

rispetto dell’amb<strong>it</strong>o di tutela coperto dall’art. 15 della Cost<strong>it</strong>uzione comporta<br />

che non possa mai intervenire alcuna forma di utilizzazione dei risaltati di<br />

intercettazioni al di là del procedimento in cui il mezzo è stato disposto, se<br />

non esplic<strong>it</strong>amente autorizzata dal legislatore, dovendosi ogni volta<br />

verifìcare che la deroga — di per sé eccezionale — al principio di<br />

inutilizzabiì<strong>it</strong>à “esternà dei risultati delle compiute intercettazioni sia<br />

giustificata alla luce di pieminentì interessi pubblici, non estranei al tessuto<br />

normativo della Cost<strong>it</strong>uzione.<br />

Ogni diversa ipotesi si pone, secondo l’assunto dei reclamanti, come<br />

violazione di un dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale, che rende Tatto contrario ad ordine<br />

pubblico, e conferisce al soggetto leso anche un dir<strong>it</strong>to al risarcimento del<br />

danno. Sempre ricostruendo le caratteristiche dell’azione preannunciata dai<br />

reclamanti, il loro assunto è che l’aver utilizzato per una decisione sportiva<br />

intercettazioni telefoniche di comunicazioni coperte da garanzia<br />

cost<strong>it</strong>uzionale renda invalida la decisione della CAF, per contrarietà a norme<br />

cost<strong>it</strong>uzionali e quindi all’ordine pubblico, e che tale invalid<strong>it</strong>à si possa<br />

estendeie non! solo agii altri soggetti coinvolti (al Genoa, dunque, anche se<br />

le comunicazioni coperte da tutela cost<strong>it</strong>uzionale erano del Preziosi) ed a<br />

tutti gli atti di esecuzione (anche del Lega, che pare nella specie non ha<br />

latto altro che dare esecuzione alla decisione della FIGC).<br />

Così individuala la natura dell’azione proposta dagli odierni<br />

reclamanti, si deve ora verificaie se la stessa rientri -come ha r<strong>it</strong>enuto<br />

l’ordinanza reclamata- non nella giurisdizione ordinaria ma nella<br />

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; ed inoltre se<br />

l’attribuzione alla giurisdizione esclusiva sia conforme ai piincìpi<br />

cost<strong>it</strong>uzionali che reggono la ripartizione della giurisdizione.<br />

Sul primo punto, il Tribunale r<strong>it</strong>iene che con la legge n. 280 del 2003 il<br />

legislatore abbia effettivamente voluto escludere l’intervento del giudice<br />

ordinario in tutti i casi in cui la controversia abbia ad oggetto “atti del<br />

CONI o delle federazioni sportive”. Mentre infatti la legge appena richiarnata<br />

non contiene alcuna nuova previsione relativamente alla giurisdizione del<br />

giudice ordinario “sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e enti”<br />

(su quei rapporti la giurisdizione del giudice ordinario “resta ferma”), proprio

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