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Giurisprudenza Nazionale 203<br />

da misure anche espulsive - di devolvere le relative controversie<br />

all’autor<strong>it</strong>à giudiziaria statale.<br />

La giurisprudenza di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à ha già chiar<strong>it</strong>o la natura negoziale del<br />

ed. vincolo di giustizia (v. Cass., n. 4351 del 1993), che cost<strong>it</strong>uisce un<br />

momento fondamentale dell’ordinamento sportivo, essendo<br />

ontologicamente finalizzato a garantirne l’autonomia, quanto alla<br />

gestione degli interessi settoriali, da quello statuale, autonomia r<strong>it</strong>enuta<br />

generalmente necessaria per assicurare sia la competenza tecnica dei<br />

giudici sportivi, sia, in correlazione con lo svolgimento dei campionati<br />

sportivi, la rapid<strong>it</strong>à della soluzione delle controversie agli stessi<br />

sottoposte.<br />

D’altra parte, depone nel senso della dimensione privatistica della<br />

giustizia sportiva, e, quindi, della origine contrattuale, e non autor<strong>it</strong>ativa,<br />

dell’accettazione dei regolamenti federali, quale portato di un atto di<br />

adesione spontanea alla comun<strong>it</strong>à sportiva, la natura ormai<br />

prevalentemente privatistica delle federazioni sportive. Queste<br />

inizialmente qualificate, dall’art. 5 della legge n. 426 del 1942, come<br />

organi del CONI, dopo una lunga evoluzione, passata attraverso il<br />

riconoscimento, con l’art. 14 della legge n. 91 del 1981, di una “doppia<br />

natura”, rivelata dalla autonomia tecnica, organizzativa e di gestione,<br />

e, per altro verso, dalla sottoposizione a vigilanza da parte del CONI,<br />

con il d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 sono state defin<strong>it</strong>ivamente qualificate<br />

(art. 15, comma 2), come associazioni con personal<strong>it</strong>à giuridica di dir<strong>it</strong>to<br />

privato, pur riconoscendosi la valenza pubblicistica di specifici aspetti<br />

dell’attiv<strong>it</strong>à sportiva da esse svolta in armonia con gli indirizzi del CIO<br />

e del CONI (art. 15, comma 1).<br />

La rinunzia preventiva alla tutela giurisdizionale statuale - così<br />

interpretata anche dalla giurisprudenza di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à la clausola<br />

compromissoria per arb<strong>it</strong>rato irr<strong>it</strong>uale (v. Cass. SS.UU., n. 5838 del<br />

1984), prevista, peraltro, anche dall’art. 4, quinto comma, della legge<br />

n. 91 del 1981, si fonda dunque sul consenso delle parti, le quali,<br />

aderendo in piena autonomia e consapevolezza agli statuti federali,<br />

accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia.<br />

3.4 Né può r<strong>it</strong>enersi che il sopraggiungere del d.l. 19 agosto 2003, n. 220,<br />

convert<strong>it</strong>o, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280,<br />

originato dalla esigenza di porre rimedio ad una s<strong>it</strong>uazione di estrema<br />

incertezza che si era venuta a creare con riguardo, in particolare, alla<br />

individuazione delle squadre di calcio aventi t<strong>it</strong>olo a partecipare ai<br />

campionati della stagione 2003-2004, e destinato a definire l’assetto

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