Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Avvocato e Agente calcistico: incompatibile la contemporanea iscrizione 91<br />
dell’attiv<strong>it</strong>à di agente di calciatori e società», di segu<strong>it</strong>o, brev<strong>it</strong>er, «Reg.»)<br />
prevede un espresso divieto di concorrenza quando il calciatore si trova<br />
ancora sotto contratto con altro agente (con certe modal<strong>it</strong>à e entro certi<br />
termini), nonchè la possibil<strong>it</strong>à di eserc<strong>it</strong>are e «organizzare la propria attiv<strong>it</strong>à<br />
imprend<strong>it</strong>orialmente» (art. 4, co. 2, Reg.).<br />
Non vi è, dunque, equiparazione tra la condizione di chi eserc<strong>it</strong>a la<br />
professione di avvocato e di chi svolge quella di agente di calciatori, segnate<br />
da divers<strong>it</strong>à palmari, prima fra tutte la possibil<strong>it</strong>à, per il secondo, di essere<br />
imprend<strong>it</strong>ore, di operare il c.d. «procacciamento di clientela», di<br />
predeterminare compensi forfetari con il proprio assist<strong>it</strong>o, pratiche<br />
assolutamente precluse all’avvocato.<br />
Si r<strong>it</strong>iene, però, utile, onde approfondire la presente nota, evidenziarne<br />
le simil<strong>it</strong>udini, posto che il tema del confl<strong>it</strong>to di interessi sembra difficilmente<br />
riconducibile al circu<strong>it</strong>o fiduciario e ai meccanismi della responsabil<strong>it</strong>à<br />
squis<strong>it</strong>amente civile (ovviamente in tema di risarcimento del danno),<br />
muovendosi, più propriamente, nel campo della responsabil<strong>it</strong>à disciplinare.<br />
Il punto, insomma, è quello di predisporre le condizioni normative ottimali<br />
per l’esercizio di tali arti, individuando, a contrario, le s<strong>it</strong>uazioni oggettive<br />
e soggettive di ostacolo, qualificandole nei termini di cause di<br />
incompatibil<strong>it</strong>à, e/o prevedendo conseguenti obblighi di astensione e di<br />
rinuncia ad un ruolo piuttosto che all’altro.<br />
2. Avvocato vs Agente oppure Avvocato e Agente<br />
Sorge spontaneo, a questo punto, domandarsi perchè la questione sia stata<br />
posta, per la prima volta, nel 2003, precisamente il 17/07/2003, data in cui<br />
intervenne il primo, parziale, pronunciamento del Consiglio Nazionale<br />
Forense (di segu<strong>it</strong>o CNF), posto che la figura di agente (in passato<br />
procuratore) di calciatori risale al 1981, a segu<strong>it</strong>o dell’introduzione della<br />
L. n. 91 (quella di avvocato, invece, è nata con l’uomo).<br />
La norma, ist<strong>it</strong>utiva del professionismo sportivo, regolamentò, infatti,<br />
un’attiv<strong>it</strong>à, quella dell’agente, che, prima di allora, rientrava nei canoni<br />
generali della rappresentanza ed in quelli speciali di un contratto atipico, in<br />
cui predominanti erano gli ist<strong>it</strong>uti del mandato, dell’agenzia e della<br />
mediazione.<br />
Al ques<strong>it</strong>o sono state forn<strong>it</strong>e risposte molto diverse, e forse il problema<br />
non è mai stato posto in termini concreti fintanto che controversie relative<br />
al mancato pagamento di compensi, a risoluzioni ingiustificate di rapporti,<br />
a inadempimenti delle obbligazioni negoziate, hanno invest<strong>it</strong>o i collegi<br />
arb<strong>it</strong>rali o le aule giudiziarie, laddove, spesso, l’avvocato attore o convenuto