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Regolamentazione Nazionale 123<br />

ciatore risultino dipendenti da colpa grave del calciatore stesso<br />

si applicheranno le regole generali in materia di inadempimento<br />

a prescindere dalla durata della malattia o della menomazione e<br />

pertanto la Società potrà richiedere, ricorrendone i presupposti,<br />

la riduzione della retribuzione o nei casi più gravi la risoluzione<br />

del contratto.<br />

Articolo 16 - Assicurazione infortuni<br />

16.1. La Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria<br />

importanza il calciatore contro gli infortuni e le malattie con<br />

massimali integrativi rispetto all’assicurazione base, secondo le<br />

condizioni di polizza, modal<strong>it</strong>à, i termini ed i minimi stabil<strong>it</strong>i<br />

annualmente dagli Organi preposti all’attiv<strong>it</strong>à agonistica, in<br />

accordo con l’Associazione di categoria.<br />

16.2. La Lega competente, in caso di inadempimento della Società, ha<br />

facoltà di sost<strong>it</strong>uirsi alla stessa per la stipulazione od il<br />

perfezionamento della polizza.<br />

16.3. Beneficiario delle prestazioni assicurative, anche per somme di<br />

garanzia superiori a quelle concordate con l’Associazione di<br />

categoria, si intende in ogni caso il calciatore o i suoi aventi<br />

dir<strong>it</strong>to e sarà inefficace qualsiasi patto contrario anche se<br />

sottoscr<strong>it</strong>to dal calciatore stesso, salvo il dir<strong>it</strong>to della Società agli<br />

indennizzi previsti da eventuali polizze stipulate a proprio<br />

beneficio.<br />

16.4. Il calciatore, quale beneficiario della polizza assicurativa,<br />

rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi dir<strong>it</strong>to ad ogni<br />

azione nei confronti della Società, o di chi per essa, per il<br />

risarcimento dei danni sub<strong>it</strong>i.<br />

16.5. La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di<br />

convocazione del calciatore per l’inizio dell’attiv<strong>it</strong>à di ogni<br />

stagione sportiva. Il calciatore non coperto da assicurazione non<br />

può svolgere alcuna attiv<strong>it</strong>à sportiva. La Società inadempiente<br />

agli obblighi assicurativi concordati con l’Associazione di<br />

categoria è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al<br />

risarcimento dei danni, ove sub<strong>it</strong>i dal calciatore e dai suoi aventi<br />

dir<strong>it</strong>to.<br />

16.6. In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell’amb<strong>it</strong>o dell’attiv<strong>it</strong>à<br />

svolta per la Società di appartenenza, il calciatore ha l’obbligo<br />

di dare tempestiva comunicazione scr<strong>it</strong>ta alla Società, al fine di

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