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CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

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Sempre secondo il difensore del MADONIA, il racconto dei<br />

collaboranti (ed in particolare quello dell’ANZELMO) sarebbe privo di<br />

logicità in quanto non sarebbe stato possibile che l’equipaggio a bordo<br />

della motocicletta, che doveva sorvegliare i movimenti del Generale ed<br />

avvisare che il medesimo stava arrivando, potesse effettivamente farlo<br />

in tempo utile, posto che la distanza tra la Prefettura e piazza Nascè è<br />

modesta, vale a dire di appena 800 mt..<br />

Anche tale assunto difensivo non pare particolarmente pregnante.<br />

Da una parte, infatti, risulterebbe l’impiego (affermato dal GANCI e non<br />

escluso dall’ANZELMO) di strumenti di comunicazione alternativi (le<br />

ricetrasmittenti), utilizzati da quel gruppo di fuoco anche in altre<br />

occasioni.<br />

Dall’altra, è proprio l’abilità di motociclista concordemente<br />

attribuita al LUCCHESE che rende verosimile che lo stesso potesse<br />

precedere il mezzo condotto (peraltro lentamente) dalla SETTI<br />

CARRARO, per avvisare tempestivamente i killers in attesa.<br />

La Difesa del MADONIA, inoltre, come già anticipato, ha<br />

sostenuto l’impossibilità che il GANCI potesse effettuare la manovra<br />

descritta per affiancare l’auto del Generale; sottolineando che,<br />

muovendosi dalla parte centrale del piazzale Nascè ove si era posizionata<br />

la sua auto, non avrebbe potuto raggiungere la A112 nel luogo ove<br />

risulta che sia cominciato l’agguato, vale a dire prima dell’incrocio colla<br />

via Ricasoli (all’altezza del civico 15 della Via Carini).<br />

Si è già detto come – a parere della Corte- le risultanze processuali<br />

dimostrino la realizzabilità della manovra nei tempi e negli spazi indicati<br />

dal GANCI, anche considerando una velocità della A 112 condotta dal<br />

Generale pari a 50 kmh 194 .<br />

Va qui, solo, rimarcato che, molto probabilmente, per le<br />

considerazioni dianzi descritte la velocità della A 112 era ancora minore,<br />

verosimilmente non superiore ai 40 kmh e che quasi sicuramente l’auto<br />

doveva essere in fase di rallentamento, stante l’approssimarsi<br />

dell’incrocio.<br />

In ogni caso, è evidente che quello della velocità tenuta dalla A<br />

112 è un dato assolutamente insicuro, sul quale conseguentemente non<br />

può utilmente basarsi alcuna tesi, né a sostegno dell’accusa, né a<br />

confutazione della medesima.<br />

194 Cfr. esami dei testi BUI e NOTARSTEFANO; la relazione di consulenza integrativa<br />

depositata dal teste BUI all’udienza del 20 novembre 2001; nonché gli esiti della perizia<br />

redatta dall’Arch.PULEO e depositata il 18 gennaio 2002.<br />

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