CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti
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di dette famiglie e mandamenti e che in tali ambiti rivestivano posti di<br />
rilievo .<br />
Così, dalla citata sentenza si coglie indiscutibilmente la giustezza<br />
dei riferimenti del GANCI sia ai componenti della sua famiglia e del suo<br />
mandamento all’epoca dei fatti ed all’epoca successiva, sia la puntualità<br />
delle sue indicazioni in ordine ad altri soggetti appartenenti a famiglie ed<br />
a mandamenti diversi.<br />
Ancor più significativo, poi, appare il riscontro che la sentenza<br />
fornisce alle dichiarazioni rese - sempre incidentalmente- dal<br />
collaborante sugli affari illeciti operati dai componenti della consorteria<br />
malavitosa, sui delitti commessi ed infine sulle dinamiche delinquenziali<br />
sviluppatesi in seno al sodalizio, avuto particolare riguardo allo scontro<br />
tra la fazione corleonese e quella aggregata intorno al BONTATE ed al<br />
BADALAMENTI.<br />
Dalla sentenza si ricava, tra l’altro, infatti, ad ulteriore conferma<br />
della credibilità complessiva del GANCI, la sanguinosa guerra condotta<br />
dalla fazione corleonese, per conquistare la supremazia all’interno di<br />
Cosa Nostra attraverso, in particolare, gli omicidi di BONTATE,<br />
INZERILLO, BADALAMENTI Antonino ecc, ; nonché la<br />
consumazione di altri innumerevoli omicidi, tra i quali quelli dello<br />
SCAGLIONE e del RICCOBONO e di altri esponenti del mandamento<br />
di Partanna Mondello. 173<br />
Da altre sentenze, acquisite al dibattimento, risultano poi esatti i<br />
riferimenti formulati a proposito di altre famiglie e mandamenti mafiosi.<br />
In particolare, dalla sentenza del Tribunale di Palermo del 24/3/93<br />
contro APONTE+14 174 e dalla sentenza di secondo grado, della Corte di<br />
Appello di Palermo, dell’8/8/94 175 , si ricava la correttezza delle<br />
indicazioni riguardanti GALATOLO Vincenzo come rappresentante<br />
della famiglia mafiosa dell’Acquasanta; l’appartenenza di tale famiglia<br />
al mandamento di Resuttana; il fatto che a capo di tale mandamento vi<br />
173<br />
cfr., tra l’altro, alle pgg. 1228 e segg. della sentenza, dalle quali emerge l’iniziale<br />
apparente vicinanza della famiglia facente capo al RICCOBONO ai corleonesi, colla<br />
partecipazione dei primi, tra l’altro, agli omicidi di BADALAMENTI Antonino e Stefano<br />
GALLINA commessi in favore di RIINA e della sua corrente; ed infine la fine del<br />
RICCOBONO e degli uomini d’onore a lui più vicini, soppressi, per lo più col sistema della<br />
lupara bianca, il 30 novembre 1982, dai corleonesi al fine di evitare una volta per tutte che il<br />
RICCOBONO potesse costituire in futuro un pericolo per mire egemoniche di RIINA e dei<br />
suoi alleati.<br />
174<br />
Cfr. al faldone nr. 21<br />
175<br />
Cfr. al faldone nr. 21<br />
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