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CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

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Ed anticipando, quanto verrà detto in seguito, al di là di quanto<br />

opportunamente chiarito dal recentissimo intervento legislativo,<br />

l’interpretazione sottesa (che prevede l’applicazione della diminuente prima<br />

del calcolo discendente dalle norme sul concorso dei reati) è quella che meglio<br />

si armonizza coi principi costituzionali di uguaglianza e di adeguatezza della<br />

pena al reato commesso e che, per di più, risponde anche ai dettami<br />

discendenti dal “favor rei”.<br />

Incidentalmente, occorre, ancora, premettere che appare assolutamente<br />

evidente che il legislatore, in tutti i casi previsti dall’art. 442/2 c.p.p., e quindi<br />

anche nell’ultima parte di tale comma, ha inteso fare riferimento alle pene<br />

determinate in concreto dal Giudice e non a quelle astrattamente irrogabili.<br />

Diversamente argomentando, si perverrebbe all’assurdo di un<br />

trattamento sanzionatorio decisamente, quanto irragionevolmente, più severo<br />

di quello previsto col rito ordinario (si pensi al caso del collaborante di reati di<br />

mafia che potrebbe godere, col rito ordinario, di una consistente riduzione di<br />

pena, giusta l’art. 8 del D.L.152/1991 che prevede la sostituzione<br />

dell’ergastolo colla pena da dodici a vent’anni, ; e che invece –ove si seguisse<br />

un’interpretazione diversa da quella oggi ritenuta- col rito abbreviato, o<br />

coll’immediata definizione del processo, riporterebbe sempre la pena di<br />

trent’anni di reclusione ; e nel caso di concorso di reati, addirittura, quella<br />

dell’ergastolo).<br />

Finalmente, giova rilevare che, a riprova che di norma interpretativa<br />

si tratta e non di norma innovativa, questa Corte di Assise, già in un altro<br />

processo, definito prima dell’intervento interpretativo autentico del<br />

legislatore 218 aveva escluso che la diminuente di rito potesse intervenire<br />

dopo tutti i computi di aumenti di pena conseguenti alle norme del concorso<br />

dei reati.<br />

Già in quella sede, invero, si era affermato che l’unica<br />

interpretazione in sintonia colle norme costituzionali è quella per la quale<br />

“la diminuente va applicata prima, reato per reato” e, conseguentemente<br />

che, “anche nel caso di rito abbreviato, nell’ipotesi di più reati comportanti<br />

tale tipo di pena e cumulabili per effetto delle norme sul concorso dei reati,<br />

la pena da applicare è quella dell’ergastolo e non quella di trent’anni”.<br />

* * *<br />

Si appalesa, pertanto, sufficiente –per valutare la giustezza della tesi qui<br />

sostenuta, riportare il ragionamento seguito da quella Corte :<br />

218 Trattasi del proc. nr. 28/97 R.G. C.Assise, contro MARCHESE Antonino+6 definito, in<br />

primo grado, con sentenza del 7 ottobre 2000<br />

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