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CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

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diminuente in questione non affronta il giudizio di comparazione colle altre<br />

circostanze attenuanti o aggravanti, ma interviene solo successivamente alla<br />

determinazione della pena computata, tenendo conto di dette attenuanti ed<br />

aggravanti.<br />

Conclusivamente, perché, al fatto di essere una “diminuente di rito” possa<br />

darsi un valore “illuminante” e chiarificatore (come preteso da chi sostiene la<br />

giustezza dell’orientamento giurisprudenziale dominante), occorre che da qualche<br />

parte positivamente risulti o possa dedursi che, dalla natura processuale della<br />

diminuente, discendano le conseguenze volute dall’interpretazione qui contestata e,<br />

cioè, che la diminuente operi dopo tutti i calcoli eseguibili per effetto del concorso<br />

(per continuazione, formale o materiale) dei reati.<br />

Non potendosi, di contro, ciò ricavare da nessuna norma; ne segue che il fatto<br />

che la diminuente in questione possa definirsi processuale o di rito non può valere ad<br />

asseverare la fondatezza dell’interpretazione qui respinta.<br />

*<br />

2) l’infondatezza dell’argomento poggiante sul concetto di circostanze :<br />

Peraltro, secondo questo Giudice deve escludersi che al termine circostanze<br />

impiegato negli artt. 442 e 444 c.p.p. possa attribuirsi il significato ,<br />

riconosciutogli dalla S.C. di Cassazione, comprensivo di tutti quegli elementi che,<br />

al pari delle circostanze vere e proprie, partecipano al processo e, quindi,<br />

comprensivo della continuazione tra due o più reati, del concorso formale e di<br />

quello materiale.<br />

In proposito, giova, in primo luogo, sottolineare come la Cassazione, in<br />

riferimento alla diminuente di cui all’art. 442 c.p.p., sia pervenuta al convincimento<br />

sopra sintetizzato ; vale a dire, procedendo dalla decisione<br />

adottata dalle Sezioni Unite (1/10/1991) in relazione alla diminuente discendente dal<br />

patteggiamento (art. 444 c.p.p.) .<br />

Nella sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione viene spiegato perché il<br />

termine circostanze debba essere inteso in senso lato.<br />

Invero, dalla suddetta pronuncia, si evince che il termine circostanze, proprio<br />

perché evocato agli effetti esclusivi del processo di determinazione della pena,<br />

sarebbe comprensivo di tutti quegli elementi che, benchè non identificabili in vere e<br />

proprie circostanze del reato, sono partecipi al pari di queste, del processo : e tale<br />

sarebbe indubbiamente, la continuazione tra due o più reati.<br />

In riferimento all’abbreviato, invece, la Cassazione ha spiegato solo che :<br />

“pur avendo presente che la decisione delle Sezioni unite è intervenuta in relazione<br />

all’istituto del patteggiamento e non del giudizio abbreviato e che, in relazione<br />

all’art. 444 c.p.p. detta decisione trova corposo sostegno e conferma - inesistente per<br />

il giudizio abbreviato-, anche nell’art. 188 disp. att. ex d. lg. 271/89, dal quale si<br />

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