CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti
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§ 2.1) il c.d. riscontro individualizzante.<br />
Recenti arresti giurisprudenziali, coi quali si è affermata, in buona<br />
sostanza, la necessità che una chiamata di correo debba essere sempre<br />
suffragata da almeno un’altra chiamata direttamente riguardante lo<br />
specifico fatto in dimostrazione, impongono di immorare sul<br />
convincimento qui espresso e di appurare cosa debba intendersi per<br />
“riscontro individualizzante”.<br />
Prescindendo da ogni valutazione in ordine all’idoneità di un<br />
riscontro a supportare adeguatamente una chiamata di correo ai fini di<br />
una pronuncia di colpevolezza; non può negarsi che per riscontro debba<br />
intendersi .<br />
Si è già detto che, per legge (ex art. 192/3 c.p.p.), la seconda fase<br />
della valutazione della credibilità del collaborante (quella, cioè, relativa<br />
alla della sua attendibilità “complessiva o generica” o<br />
“intrinseca”, come da altri viene definita) deve essere compiuta solo<br />
sulla base di elementi “estrinseci”, cioè non ricavabili intrinsecamente<br />
dalle stesse dichiarazioni del collaborante, ma desumibili da ulteriori<br />
elementi, necessariamente esterni alle cennate propalazioni.<br />
Tali elementi di riscontro per quanto già sottolineato, oltre che<br />
estrinseci, debbono poi essere “individualizzanti”, cioè riguardare la<br />
sfera del soggetto “chiamato” in causa dal collaborante.<br />
Poiché, poi, la “chiamata” non può non riguardare una o più<br />
specifiche imputazioni, deve convenirsi che il riscontro, per essere tale,<br />
debba investire l’oggetto dell’imputazione.<br />
Debba cioè consentire di accentuare, in riferimento alla specifica<br />
accusa (e dovendo essere “individualizzante”, anche in riferimento al<br />
soggetto chiamato), la possibilità che il collaborante abbia detto il vero.<br />
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