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CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

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I) In primo luogo occorre, dunque, rimarcare a chiare lettere che<br />

sicuramente nulla di esplicito ha previsto il legislatore sul momento applicativo<br />

della diminuente.<br />

Infatti, l’art. 442/2 c.p.p. si limita a stabilire che la riduzione interviene sulla<br />

pena che il giudice ha determinato “tenendo conto di tutte le circostanze”.<br />

Per dare fondamento normativo al proprio assunto, la giurisprudenza<br />

dominante, che qui si intende disattendere, ha sostenuto che il termine<br />

“circostanze”, usato dal legislatore all’art. 442 c.p.p., dovesse interpretarsi in senso<br />

lato; spiegando tale asserto, come si è già cennato, col fatto che quella ricavabile<br />

dall’art. 442 è “diminuente avente natura processuale e non sostanziale”.<br />

*<br />

1) l’evanescenza dell’argomento incentrato sulla natura processuale della<br />

diminuente di rito.<br />

Orbene, ritiene questo Giudice che il riferimento al termine “circostanze”<br />

impiegato dall’orientamento giurisprudenziale, per dimostrare la giustezza della tesi<br />

sostenuta, non sia convincente, né che possa essere utile, a spiegarne la giustezza,<br />

l’argomentazione relativa alla natura (“processuale”) della diminuente.<br />

A quest’ultimo proposito va, invero, osservato che la figura della “diminuente<br />

di rito” o “processuale” non è inquadrabile in una categoria giuridica positivamente<br />

codificata.<br />

Di contro, trattasi di un istituto delineato dalla più recente dottrina e<br />

giurisprudenza sulla base delle caratteristiche attribuite alla diminuente, proprio,<br />

dagli artt. 442 e 444 c.p.p., che sono i soli a prevederla.<br />

Fermo restando che si può, senz’altro, condividere che la diminuente in<br />

questione, abbia una natura differente rispetto alle altre circostanze e diminuenti<br />

previste dalla legge penale -non fosse altro perché lo stesso legislatore agli artt. 442 e<br />

444 c.p.p., mostra chiaramente di sottrarla al giudizio di comparazione (ex art. 69<br />

c.p.) proprio di tutte le circostanze-; ed, ancora, che si può concordare (dato il<br />

momento in cui viene ad operare rispetto alle altre circostanze e dato ancora che si<br />

tratta di diminuente totalmente disancorata rispetto al reato sulla cui pena viene ad<br />

incidere) che possa essere definita come “diminuente di rito”; resta da vedere quali<br />

siano i corollari esattamente derivanti da siffatta “qualifica” .<br />

In tal senso, infatti, non sembra affatto corretto far discendere dalla ritenuta<br />

“natura processuale” conseguenze contenutistiche non ricavabili dalla norma (da cui<br />

la “qualifica” di detta diminuente è tratta).<br />

In sostanza, non pare giusto utilizzare, per dimostrare il fondamento<br />

normativo dell’interpretazione qui disattesa, la natura giuridica (“processuale”)<br />

attribuita all’istituto; dando a tale natura un contenuto che è tutto da verificare; e che,<br />

per di più, si vorrebbe desumere, proprio, dalla norma oggetto dell’interpretazione.<br />

Di contro, come già cennato, qualificare come “processuale” la diminuente<br />

potrebbe essere legittimato anche solo dal fatto che, a differenza delle altre, la<br />

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