27.12.2012 Views

CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

§ - 9) Il giudizio complessivo sulla credibilità<br />

dell’ANZELMO e del GANCI alla luce dei riscontri<br />

concernenti gli omicidi in trattazione.<br />

L’insieme delle considerazioni rassegnate nei paragrafi che<br />

precedono sui riscontri (reciproci ed esterni) accertati in riferimento<br />

alle propalazioni degli imputati collaboranti GANCI ed ANZELMO,<br />

consente di confermare il giudizio di credibilità complessiva già<br />

formulato nei confronti degli stessi e permette di affermare, con<br />

assoluta certezza, che sia il GANCI che l’ANZELMO ebbero a<br />

partecipare all’omicidio oggetto del presente processo.<br />

Ciò consentendo, conseguentemente, di argomentare che i<br />

suddetti imputati fossero, in grado di constatare di persona chi avesse<br />

concorso nel delitto e di ricordare entrambi le modalità e gli autori del<br />

fatto.<br />

Tuttavia, le disarmonie registrate, sia sul ruolo svolto<br />

nell’episodio da altri componenti del commando 200 , sia sulla<br />

partecipazione di questo o quel componente del gruppo di fuoco 201 ; ed,<br />

inoltre, l’errata indicazione dell’ANZELMO in ordine alla<br />

partecipazione del GANCI anche del primo tentativo operato; non<br />

permettono di confermare il giudizio di massima credibilità dei<br />

collaboranti, già ricavato ed espresso sulla base del complesso delle<br />

loro dichiarazioni.<br />

In tal senso, va rimarcato che le suddette contraddizioni – per<br />

quanto sopra argomentato – sono sicuramente dovute al lungo lasso di<br />

tempo trascorso; alla diversa posizione assunta dai dichiaranti nel<br />

corso dell’omicidio; ed al gran numero di omicidi commessi in quel<br />

periodo insieme alle persone chiamate; potendosi nel contempo<br />

agevolmente escludere che possano essere il frutto di intenti<br />

calunniosi.<br />

Né pare possibile -in riferimento ai correi chiamati in causa -<br />

graduare la attendibilità dei due collaboranti e privilegiare le<br />

200 si pensi all’indicazione di LUCCHESE o del SALERNO come conducente della moto<br />

sulla quale si trovava GRECO Giuseppe “SCARPA”;<br />

201 si pensi all’indicazione sulla partecipazione, poi esclusa, del CUCUZZA; o sulla<br />

presenza del ROTOLO invece che del MARCHESE;<br />

126

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!