CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti
CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti
CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
§ - 9) Il giudizio complessivo sulla credibilità<br />
dell’ANZELMO e del GANCI alla luce dei riscontri<br />
concernenti gli omicidi in trattazione.<br />
L’insieme delle considerazioni rassegnate nei paragrafi che<br />
precedono sui riscontri (reciproci ed esterni) accertati in riferimento<br />
alle propalazioni degli imputati collaboranti GANCI ed ANZELMO,<br />
consente di confermare il giudizio di credibilità complessiva già<br />
formulato nei confronti degli stessi e permette di affermare, con<br />
assoluta certezza, che sia il GANCI che l’ANZELMO ebbero a<br />
partecipare all’omicidio oggetto del presente processo.<br />
Ciò consentendo, conseguentemente, di argomentare che i<br />
suddetti imputati fossero, in grado di constatare di persona chi avesse<br />
concorso nel delitto e di ricordare entrambi le modalità e gli autori del<br />
fatto.<br />
Tuttavia, le disarmonie registrate, sia sul ruolo svolto<br />
nell’episodio da altri componenti del commando 200 , sia sulla<br />
partecipazione di questo o quel componente del gruppo di fuoco 201 ; ed,<br />
inoltre, l’errata indicazione dell’ANZELMO in ordine alla<br />
partecipazione del GANCI anche del primo tentativo operato; non<br />
permettono di confermare il giudizio di massima credibilità dei<br />
collaboranti, già ricavato ed espresso sulla base del complesso delle<br />
loro dichiarazioni.<br />
In tal senso, va rimarcato che le suddette contraddizioni – per<br />
quanto sopra argomentato – sono sicuramente dovute al lungo lasso di<br />
tempo trascorso; alla diversa posizione assunta dai dichiaranti nel<br />
corso dell’omicidio; ed al gran numero di omicidi commessi in quel<br />
periodo insieme alle persone chiamate; potendosi nel contempo<br />
agevolmente escludere che possano essere il frutto di intenti<br />
calunniosi.<br />
Né pare possibile -in riferimento ai correi chiamati in causa -<br />
graduare la attendibilità dei due collaboranti e privilegiare le<br />
200 si pensi all’indicazione di LUCCHESE o del SALERNO come conducente della moto<br />
sulla quale si trovava GRECO Giuseppe “SCARPA”;<br />
201 si pensi all’indicazione sulla partecipazione, poi esclusa, del CUCUZZA; o sulla<br />
presenza del ROTOLO invece che del MARCHESE;<br />
126