CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti
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§ - 12 ) L’assoluzione dal reato di strage e le altre statuizioni<br />
Reputa, finalmente, la Corte che gli odierni imputati debbano<br />
essere assolti dal reato di strage loro contestato al capo A) della rubrica.<br />
Invero, se nella fattispecie, del reato di strage insiste con sicurezza<br />
il dolo specifico, costituito dal “fine di uccidere” ; e se, in astratto, il tipo<br />
di arma utilizzata (mitra Kalashnicov) consentirebbe di inquadrare<br />
l’episodio nella figura giuridica della strage; le modalità colle quali<br />
l’azione omicida venne portata a compimento non consente di<br />
argomentare che in effetti si versi nel reato suddetto.<br />
Invero, le risultanze processuali permettono, ragionevolmente, di<br />
escludere che, nella fattispecie, si siano realizzati atti tali da porre in<br />
pericolo la pubblica incolumità.<br />
Al riguardo, giova, preliminarmente, rimarcare che notoriamente,<br />
il reato di strage è compreso (nel codice penale nel titolo VI) tra i delitti<br />
contro l’incolumità pubblica, vale a dire tra quei delitti che sono<br />
“caratterizzati da un pregiudizio alla sicurezza sociale, cioè ad un<br />
numero indeterminato di persone” .<br />
In proposito, sinteticamente, si è detto che, come delitti contro la<br />
pubblica incolumità, sono punite quelle condotte che possono porre in<br />
pericolo la vita o l’integrità fisica di ; sicchè questi delitti si distinguono .<br />
In tale direzione, anche secondo la consolidata giurisprudenza<br />
della S.C. di Cassazione, l’elemento materiale caratterizzante il delitto di<br />
strage è rappresentato dal compimento di atti aventi, obiettivamente,<br />
l’idoneità a determinare pericolo per la vita e l’integrità fisica della<br />
collettività mediante violenza (evento di pericolo) , colla possibilità che<br />
dal danno derivi la morte di una o più persone (evento di danno) ; mentre<br />
l’elemento psicologico consiste nella coscienza e volontà di tali atti, con<br />
la finalità (dolo specifico) di cagionare la morte di un numero<br />
indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da<br />
tutte le modalità dell’azione.<br />
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