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CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

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dalle convergenti dichiarazioni di Drago Giovanni, Marino Mannoia<br />

Francesco, Di Filippo Pasquale, Di Filippo Emanuele e Romeo Pietro :<br />

il che significa disponibilità di ciascuno di essi ad essere impiegato per<br />

imprese criminose e a commettere delitti, per ciò alta prossimità<br />

dell’imputato a quest’ultimi.<br />

Ma deve convenirsi che esso non ha rilevanza conclusiva ai fini<br />

del giudizio di colpevolezza perché non ricollega ancora ciascuno degli<br />

imputati in modo diretto ai singoli fatti criminosi a lui addebitati, in<br />

difetto del requisito indispensabile del riscontro sotto il profilo<br />

dell’inerenza soggettiva al fatto, cioè di ulteriori, specifiche, circostanze<br />

strettamente e concretamente ricolleganti il singolo chiamato in correità<br />

al fatto di cui deve rispondere.<br />

…..Il vizio del percorso argomentativo del ragionamento<br />

giudiziale, in cui è incorso il giudice di merito, consiste nel fatto che la<br />

chiamata in correità del DRAGO, una volta riscontrata in tema di<br />

ascrivibilità del delitto a Cosa Nostra, di partecipazione della maggior<br />

parte degli incolpati all’ala militare dell’organizzazione mafiosa, di<br />

causale e di modalità esecutive del delitto, è stata ritenuta valida prova<br />

anche per quanto riguarda l’identità delle persone in questo coinvolte,<br />

nonostante la mancanza di specifici riscontri individualizzanti a carico<br />

del singolo imputato.<br />

Variando per contro la composizione del gruppo di fuoco<br />

incaricato dell’esecuzione del delitto, di volta in volta, secondo le scelte<br />

deliberative, anche contingenti del capo, sì che non ne era immutabile la<br />

struttura soggettiva, il mero inserimento dell’imputato nell’ala militare<br />

lo avvicina all’area del delitto ma non lo collega in modo diretto allo<br />

specifico crimine sotto il profilo dell’inerenza soggettiva al fatto<br />

nonostante l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie del<br />

Drago e la presenza di obiettivi riscontri in merito alla materialità dei<br />

fatti storici narrati dal collaboratore.<br />

In definitiva dalla raggiunta prova dell’autonomo reato di<br />

partecipazione al clan mafioso, nel peculiare ruolo sopra delineato, il<br />

giudice di merito ha illegittimamente ipotizzato l’inferenza probatoria<br />

della partecipazione individuale nell’esecuzione dei singoli delitti-fine.<br />

(In sostanza) il giudice ….“è pervenuto alla presunta identificazione dei<br />

singoli partecipi alla realizzazione del crimine in forza ….di un’erronea<br />

valutazione della natura individualizzante di quel tipo di riscontro e di<br />

un’illegittima e totalizzante estensione di esso anche al diverso e più<br />

pregnante profilo dell’inerenza soggettiva allo specifico fatto.”<br />

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