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CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

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partecipato ad altri omicidi commessi dal gruppo) può essere collegabile<br />

sotto il profilo spaziale-temporale al delitto.<br />

E, quando tale collegamento spazio-temporale si verifica (come<br />

nel caso in cui si tratti del “gruppo di fuoco” che opera nel territorio, in<br />

quel determinato “periodo di tempo”), non pare opinabile che l’elemento<br />

di supporto potrà assumere la valenza di riscontro, rafforzando il<br />

convincimento sul fatto in dimostrazione.<br />

E’ chiaro che si tratta, in questi casi di un collegamento (spaziotemporale)<br />

molto più debole e lontano rispetto a quello riferibile al primo<br />

tipo di riscontro esaminato.<br />

Ma è, altresì, di solare evidenza che si tratta di un riscontro -dal<br />

punto di vista oggettivo- straordinariamente più persuasivo in ordine al<br />

fatto delittuoso che si vuol dimostrare (essendo intuitivo che il fatto che<br />

uno abbia già commesso un omicidio di mafia, sia molto più<br />

significativo del fatto di essere stato visto “passare” in zona); e che la<br />

labilità del rapporto spazio-temporale (comunque, presente) può,<br />

senz’altro, essere compensata (nei congrui casi) dalla sua maggiore<br />

efficacia.<br />

Reputa, pertanto, la Corte che anche tale tipologia di riscontri (il<br />

fatto di avere partecipato a delitti simili; la circostanza di aver fatto parte<br />

di un “gruppo di fuoco”; ecc.) possa senz’altro apprezzarsi, nei congrui<br />

casi, come un elemento di riscontro individualizzante (fermo restando,<br />

ovviamente, che poi spetterà al Giudice valutare la sufficienza o meno<br />

del riscontro individualizzante a fondare la pronuncia di condanna).<br />

L’assunto riflette anche il comune modo di pensare.<br />

Per esempio, se ALFA, imputato di reato connesso, sostiene di<br />

avere spacciato cocaina insieme a OMEGA; quest’ultimo<br />

sarà investito da una specifica chiamata (di correo) accusatoria, tanto<br />

più grave quanto più credibile sarà il chiamante.<br />

Tuttavia, da sola, tale chiamata non potrà mai essere sufficiente a<br />

fondare una condanna; pretendendo il legislatore, all’uopo, il<br />

reperimento di un elemento di riscontro estrinseco “individualizzante”.<br />

Di un elemento, cioè, che (esterno alle dichiarazioni di ALFA), si<br />

riferisca ad OMEGA, e sia, comunque, in grado di persuadere il Giudice<br />

che la specifica accusa promanante dal correo sia veridica.<br />

Orbene (a prescindere da ogni considerazione<br />

in concreto) , detto elemento, ovviamente, potrà<br />

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