CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti
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uno dei fatti complessivamente riferiti, che non trovi negli atti uno<br />
specifico riscontro.”(CASS. sez. V, 19 marzo 1991).<br />
Ed ancora ha sostenuto la Cassazione (cfr. tra le altre : sez. II, 27<br />
febbraio 1991, sez. I, 6 ottobre 1993 nr. 9105; sez. I, 6 giugno 1996 nr.<br />
2784) che : “In tema di chiamata di correo, se è vero che non può essere<br />
ritenuto sufficiente l’accertamento dell’attendibilità intrinseca della<br />
parola dell’accusatore e che occorre anche, in relazione alle accuse che<br />
quest’ultimo muove, operare una verifica estrinseca, è altrettanto vero<br />
che l’elemento di riscontro non deve necessariamente consistere in una<br />
prova distinta della colpevolezza del chiamato, perché ciò renderebbe<br />
ultronea la testimonianza del correo; esso deve, comunque, consistere<br />
in un dato “certo” che, pur non avendo la capacità di dimostrare la<br />
verità del fatto oggetto di dimostrazione, sia tuttavia idoneo ad offrire<br />
garanzie obbiettive e certe circa l’attendibilità di chi l’ha riferito.<br />
Ne consegue che tale dato non deve necessariamente concernere<br />
il “thema probandum” in quanto esso deve valere solo a confermare<br />
ab estrinseco l’attendibilità della chiamata in correità, dopo che questa<br />
sia stata attentamente e positivamente verificata nell’intrinseco<br />
(quanto al dichiarato ed al dichiarante)”.<br />
Analogamente, la Cassazione ha affermato (cfr, tra le altre CASS.<br />
Pen. Sez. I, 13 aprile 1996 nr. 1637) che “La verifica dell’attendibilità<br />
del chiamante dev’essere operata sia sotto il profilo intrinseco (con<br />
l’apprezzamento della precisione, della coerenza e della ragionevolezza),<br />
sia con la ricerca del grado di interesse del dichiarante in relazione alla<br />
specifica accusa, oltre che alla stregua della sua personalità e dei motivi<br />
che l’hanno indotto a coinvolgere il chiamato, tenendo conto che lo<br />
spessore dell’attendibilità della chiamata va correlato al tipo di<br />
conoscenza del chiamante (concorrente o a diretta conoscenza della<br />
vicenda ovvero che questa abbia appreso de relato) sia, infine, sotto il<br />
profilo estrinseco, riferito ad elementi oggettivi rappresentativi, tra cui<br />
anche le dichiarazioni autonome convergenti di altri soggetti, o > , che la chiamata stessa, già positivamente verificata ab<br />
intrinseco, confermino”.<br />
Ancora, va sottolineato come la Cassazione (cfr. tra le altre sez.<br />
VI, 19 aprile 1996 nr. 4108 ; CASS. sez. II pen. 26 aprile 1993 nr. 4000<br />
e CASS. sez. VI 16 gennaio 1991 nr. 424) abbia precisato che “i<br />
riscontri esterni possono essere sia rappresentativi che logici, purché<br />
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