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CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

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Non ha preteso, cioè, che le dichiarazioni (per riscontrarsi)<br />

debbano riguardare entrambe direttamente l’incolpato e le sue<br />

imputazioni, ma ha stabilito che (quella di riscontro) deve (quanto<br />

meno) confluire su fatti, che afferiscano sia al chiamato che alle<br />

imputazioni.<br />

Con ciò, implicitamente, riaffermando che la chiamata di<br />

riscontro possa anche riguardare fatti diversi dall’imputazione che però -<br />

anche attraverso un’operazione logico deduttiva- debbano potersi<br />

ricondurre sia alla persona dell’incolpato che alle sue imputazioni.<br />

Di guisa che, pare evidente che la S.C. non ha assolutamente<br />

inteso escludere la prova indiziaria (per definizione, ) dal<br />

novero dei possibili riscontri, ma coll’uso del termine direttamente (in<br />

relazione all’incolpato ed alle imputazioni) ha solo voluto sottolineare<br />

che il riscontro (per essere individualizzante) dev’essere propriamente<br />

riferibile alla persona del chiamato collegandolo alle imputazioni.<br />

Del pari, non pare che la Corte abbia voluto (né a parere di questo<br />

Giudice avrebbe potuto), usando l’espressione direttamente, escludere<br />

che il suddetto collegamento tra l’incolpato e le imputazioni potesse<br />

operare anche solo attraverso una deduzione di tipo logico deduttivo.<br />

Diversamente argomentando si dovrebbe sostenere, infatti, che<br />

solamente elementi di prova diretta (per loro natura, autonomamente in<br />

grado di fondare il giudizio di responsabilità) potrebbero costituire un<br />

valido riscontro individualizzante.<br />

Ciò non è richiesto dal Legislatore, né mai la Cassazione risulta<br />

che l’abbia preteso.<br />

Dovendosi, al riguardo, osservare che, poiché una siffatta<br />

rigorosissima interpretazione comporterebbe un’ulteriore imponente<br />

restrizione dell’area del libero convincimento del giudice (vale a dire di<br />

uno dei principi cardine del processo penale), dovrebbe fondarsi su una<br />

disposizione normativa molto più esplicita di quella riportata nell’art.<br />

192 c.p.p.<br />

* * *<br />

A questo punto pare opportuno cercare di stabilire cosa realmente<br />

possa pretendersi richiedendo, come riscontro, un . Giovando, in altri termini, cercare di determinare<br />

quale sia la soglia minima per la quale in astratto ad un elemento di<br />

prova possa essere riconosciuta natura individualizzante ed essere così<br />

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