27.12.2012 Views

CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

istretto gruppo criminoso cui il reato è attribuibile; ovvero, di affermare<br />

che il “chiamato” (magari, in un periodo prossimo a quello in cui venne<br />

consumato il fatto per cui si procede) aveva partecipato alla<br />

commissione, sempre nell’ambito del medesimo gruppo criminoso, di<br />

altri fatti delittuosi (in specie, di sangue) analoghi a quello per cui è<br />

processo; ecc.<br />

Si tratta, evidentemente, di elementi che, da soli, non permettono<br />

(neppure essi) di collegare esaustivamente il “chiamato” all’omicidio;<br />

ma che -anche secondo i comuni processi argomentativi- sono<br />

sicuramente idonei a rafforzare, ad accrescere, la probabilità della<br />

verosimiglianza della chiamata accusatoria, e, quindi, in buona sostanza,<br />

sono idonei a “riscontrarla”.<br />

Al riguardo, pare decisamente errato ricondurre tali fattori di<br />

riscontro alla categoria degli elementi puramente “logici”.<br />

Di converso, si concretano in elementi sicuramente oggettivi, in<br />

quanto, comunque, “rappresentativi di un fatto o di più fatti concreti (pur<br />

differenti da quello in dimostrazione)”.<br />

Logico è soltanto il procedimento deduttivo mediante il quale<br />

possono riverberare sul thema probandum, contribuendo, eventualmente,<br />

ad accrescere la credibilità della “chiamata”.<br />

Dovendosi, ancora rimarcare che, in tema di formazione generale<br />

della prova, ben pochi sono gli elementi che possono rappresentare un<br />

fatto , senza richiedere il benchè minimo<br />

apprezzamento “logico” per ricondurlo al fatto in dimostrazione.<br />

La stessa prova genetica, che forse, allo stato, rappresenta il<br />

metodo scientifico dimostrativo più evoluto, non pervenendo mai ad<br />

accertare l’identità dei reperti comparati, ma solo la loro compatibilità<br />

(più o meno accentuata), impone, in sostanza, l’ulteriore esperimento di<br />

un “processo logico” che ancori il dato ottenuto al fatto in<br />

dimostrazione.<br />

*<br />

E’ ovvio che elementi di riscontro individualizzante possano<br />

essere costituiti da elementi che, riferendosi al chiamato, siano<br />

“autonomamente” rappresentativi del fatto in dimostrazione (vale a<br />

dire : testimonianze; prove di natura genetica ; riprese fotografiche o<br />

cinematografiche; intercettazioni telefoniche o ambientali; rilievi<br />

45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!