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CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

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eati comportanti la pena dell’ergastolo- la condanna all’ergastolo (senza<br />

isolamento diurno) invece che quella a trent’anni di reclusione.<br />

Che il legislatore abbia voluto attribuire alla normativa introdotta<br />

all’art. 442/2 c.p.p. natura e valenza interpretativa non pare assolutamente<br />

dubitabile atteso che il capo III del D.L. 2000/341 convertito in legge, recita<br />

nell’intestazione : .<br />

Orbene, dalla natura interpretativa della disposizione in questione<br />

discendono indefettibilmente, a parere della Corte, alcune importanti<br />

conseguenze:<br />

a) - la prima, di carattere esegetico, è quella per la quale dalla lettera della<br />

norma, attesa per l’appunto la sua valenza meramente chiarificatrice non<br />

possono trarsi argomentazioni di tipo deduttivo.<br />

Dato il suo intento esclusivamente interpretativo è, infatti, evidente<br />

che il legislatore, per scongiurare ogni possibile dubbio di tipo esegetico, ha<br />

dovuto nel modo più chiaro possibile indicare quali fossero i suoi obbiettivi<br />

(sostanzialmente, escludere che chi avesse commesso più omicidi, stragi, o<br />

comunque reati per i quali avrebbe riportato con il processo ordinario, la pena<br />

dell’ergastolo coll’isolamento diurno, potesse essere condannato solo alla pena<br />

di trent’anni di reclusione), senza badare troppo al significato tecnico dei<br />

termini e delle espressioni usate.<br />

Ciò è reso evidente dall’uso della locuzione >.<br />

Invero, dal punto di vista tecnico-giuridico, l’espressione pare<br />

assolutamente pleonastica, atteso che il reato continuato è una forma di<br />

“concorso di reati” (come, non solo, ritenuto per costante dottrina e<br />

giurisprudenza, ma come sancito dallo stesso del legislatore che non a caso<br />

ha compreso “il reato continuato” nel capo III del codice penale intitolato, per<br />

l’appunto, DEL CONCORSO DEI REATI).<br />

In tal senso, all’art. 442/2 c.p.p. non sarebbe stato certo necessario<br />

aggiungere > per comprendere che s’intendeva<br />

ricoprire tutte le forme del concorso dei reati.<br />

L’averlo fatto dimostra una volta di più l’intento chiarificatore del<br />

legislatore che ha, in tutta evidenza, voluto evitare qualsivoglia equivoco (già<br />

sorto in certa parte della dottrina e della giurisprudenza) , stabilendo una volta<br />

per tutte che, ai fini degli effetti finali della determinazione della pena nel rito<br />

abbreviato, è del tutto indifferente che quale<br />

sanzione aggiuntiva dell’ergastolo sia determinato dalle norme riguardanti il<br />

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