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CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

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Per effetto della orientamento attualmente privilegiato dalla Cassazione,<br />

Tizio nel caso di rito abbreviato riporterebbe in ogni caso la pena di trent’anni (infatti<br />

: anni 24+anni 24 ex art. 73/2 c.p. = Ergastolo ; ridotto ex art. 442 = 30 anni);<br />

Mentre, seguendo l’orientamento oggi sostenuto da questo Giudice, il<br />

condannato potrebbe riportare una pena andante da un minimo di 16 anni ed un<br />

giorno a 30 anni; permettendo al Giudice di avere un buon margine per valutare,<br />

adeguandolo meglio al caso concreto, quale aumento di pena irrogare per la<br />

continuazione (infatti : reato A -ritenuto più grave- pena = anni 24; ridotta ex art.<br />

442 c.p.p. = anni 16 : aumentata per la continuazione col reato B -pure per il quale<br />

sarebbe stata irrogabile, a seguito della applicazione della diminuente di rito, la<br />

pena di anni 16 - fino ad anni trenta, giusta il limite di cui al combinato disposto<br />

degli artt. 81/3 e 78 c.p.).<br />

Nell’esempio sopra riportato si coglie, in tutta evidenza, anche<br />

l’irragionevolezza della prima tesi, ove si consideri che, se invece di riportare<br />

condanna per due reati a 24 anni di reclusione, Tizio riportasse condanna per un<br />

reato a 24 anni e per l’altro a 23 anni, undici mesi e ventinove giorni, la pena<br />

conseguente sarebbe di 20 anni. Cioè a dire, l’effetto dell’applicazione della<br />

teoria qui respinta, sarebbe quello di determinare inevitabilmente, una differenza di<br />

pena di ben dieci anni di reclusione, a fronte di una differenza delle pene-base di un<br />

solo giorno di reclusione.<br />

(mentre, col metodo seguito da questa Corte il risultato non sarebbe di molto diverso<br />

dal caso di chi fosse condannato per ognuno dei due reati alla pena di 24 anni di<br />

reclusione, lasciando al giudice, sostanzialmente, lo stesso ampio margine di<br />

valutazione).<br />

* * *<br />

Reputa, ancora, la Corte che non pare possa affermarsi che, aderendo alle tesi<br />

qui sostenuta, verrebbe meno l’interesse all’abbreviato e quindi verrebbe frustrato<br />

l’intento deflattivo dei procedimenti penali, perseguito dal legislatore.<br />

Invero, va in primo luogo rimarcato come anche nel caso di condanna per più<br />

reati punibili coll’ergastolo, il condannato potrebbe usufruire di una consistente<br />

riduzione della pena irrogata, venendo meno (in genere) la possibilità di applicare la<br />

sanzione ulteriore dell’isolamento diurno.<br />

E non si tratta certo di poca cosa, atteso che l’isolamento diurno, soprattutto<br />

se inflitto nel suo massimo di tre anni, costituisce oggettivamente una pena<br />

particolarmente afflittiva.<br />

Inoltre, tale sanzione va considerata anche nel suo aspetto “simbolico” di<br />

sanzione indicativa del particolarissimo disvalore sociale del reato commesso.<br />

Invero, non va dimenticato che, nella mente del legislatore, l’isolamento<br />

diurno è ciò che ha sostituito prima sancita nel caso di<br />

condanna a più reati coll’ergastolo.<br />

Del resto, per quanto sopra argomentato, in diversi casi, l’adesione alla tesi<br />

qui sostenuta può comportare per il condannato vantaggi anche più tangibili.<br />

Così ritornando all’esempio della persona condannata per due reati<br />

comportanti ognuno 24 anni di reclusione, colla teoria qui respinta la pena finale<br />

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