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CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

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Infatti, nulla di specifico prevede in proposito la legge.<br />

Di guisa che, la determinazione in concreto della pena da applicare<br />

all’imputato, in tali ipotesi, non può che effettuarsi combinando le norme sul rito<br />

abbreviato (art. 442 secondo comma c.p.p.) con quelle disciplinanti il concorso dei<br />

reati ( artt. 71 e segg. c.p.).<br />

Segnatamente, la determinazione della pena va effettuata attraverso il<br />

coordinamento del disposto normativo che prevede (nell’ipotesi di rito abbreviato),<br />

che :<br />

“in caso di condanna la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte<br />

le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella<br />

della reclusione di anni trenta.”, con le norme disciplinanti i casi di condanna per<br />

più reati con un’unica sentenza.<br />

Queste ultime stabiliscono, tra l’altro (all’art. 72 c.p.) che :<br />

“al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell’ergastolo, si<br />

applica la detta pena con l’isolamento diurno da sei mesi a tre anni”<br />

ed ancora (all’art. 73/2 c.p.) che :<br />

“quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della<br />

reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l’ergastolo”.<br />

L’essenza del problema è costituita dal fatto che le norme disciplinanti il rito<br />

abbreviato non prevedono alcunché, in ordine al momento in<br />

cui deve essere calcolata la diminuente del rito, quando un imputato sia condannato<br />

per più reati implicanti, per effetto delle norme sul concorso dei reati, l’applicazione<br />

della sanzione ulteriore dell’isolamento diurno, ovvero la sostituzione della pena<br />

della reclusione con quella dell’ergastolo.<br />

Ciò, sebbene la determinazione del momento applicativo della diminuente di<br />

rito influisca gravemente sull’individuazione della pena da infliggere.<br />

Invero, applicando la diminuente dopo tutti i possibili calcoli esperibili (per<br />

effetto degli aumenti di pena dipendenti da continuazione, concorso formale, e<br />

quant’altro), la pena irrogabile in concreto non può mai superare i trent’anni di<br />

reclusione.<br />

Applicando la diminuente dopo il calcolo relativo alle circostanze, ma prima<br />

del computo degli aumenti conseguenti alla continuazione, al concorso formale ecc.,<br />

la pena può arrivare anche all’ergastolo.<br />

c) la posizione della giurisprudenza<br />

*<br />

Sulla questione è intervenuta, com’è noto, anche la S.C. di Cassazione.<br />

Inizialmente, affermando che “nel giudizio abbreviato l’aumento di pena per<br />

la continuazione va effettuato dopo la diminuzione ex art. 442 c.p.p., in quanto la<br />

continuazione non può essere assimilata alle circostanze delle quali il giudice deve<br />

tenere conto prima di attuare la citata diminuzione” (cfr. tra le altre CASS. sez. I,<br />

24/10/90).<br />

Successivamente, sostenendo che :<br />

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