CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti
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che la volontà del legislatore fosse proprio quella sostenuta dall’interpretazione qui<br />
disattesa.<br />
Né può argomentarsi, che solo attraverso l’interpretazione seguita dalla<br />
consolidata giurisprudenza della S.C. può attribuirsi alla norma un significato logico<br />
e compatibile col sistema nel quale è inserita, ovvero che il legislatore abbia<br />
chiaramente mostrato nei casi in questione (artt. 442 e 444 c.p.p.) di volere usare<br />
l’espressione “circostanze” in senso lato e quindi in senso atecnico.<br />
Milita, di contro, a favore dell’opinione che il legislatore non abbia voluto<br />
discostarsi dal significato tecnico del termine il fatto che, non solo, nelle norme di<br />
diritto sostanziale penale, ma altresì, in quelle che disciplinano il processo penale, il<br />
legislatore ha sempre mostrato di distinguere più che chiaramente le “circostanze”<br />
dalle altre figure giuridiche (ed in particolare da quella della continuazione) che la<br />
giurisprudenza qui contestata vorrebbe sussumere nel concetto di “circostanze in<br />
senso lato”.<br />
Così, a titolo di esempio va ricordato come all’art. 4 del c.p.p., nell’indicare<br />
le regole per la determinazione della competenza, il legislatore abbia sancito :<br />
“Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per<br />
ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della<br />
recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti<br />
per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del<br />
reato e di quelle ad effetto speciale”.<br />
Ed ancora come, sempre a titolo d’esempio, all’art. 278 c.p.p. abbia previsto :<br />
“Agli effetti dell’applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla<br />
legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione,<br />
della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza<br />
attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le<br />
quali la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a<br />
effetto speciale”.<br />
E nella stessa direzione possono richiamarsi le disposizioni di cui agli artt.<br />
423 e 517 c.p.p. dalle quali emerge chiaramente la consapevolezza da parte del<br />
legislatore della distinzione concettuale insistente tra le “circostanze” ed i casi di<br />
concorso dei reati (continuazione, concorso formale, ecc.).<br />
Pertanto, a dar credito all’interpretazione giurisprudenziale qui disattesa,<br />
dovrebbe argomentarsi che, solo avuto riguardo alle norme di cui agli artt. 442 e 444<br />
c.p.p., il legislatore avrebbe rivisto il concetto di “circostanze”, attribuendone uno<br />
più ampio e comprendente le ipotesi di continuazione, di concorso formale ecc.<br />
La cosa, a parere di questo Giudice, già parrebbe, oltremodo, singolare.<br />
Ma, addirittura paradossale sarebbe il fatto che -a voler sostenere<br />
l’interpretazione qui respinta- il legislatore avrebbe, financo, impiegato, nell’ambito<br />
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