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CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

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Peraltro, dal compendio delle sentenze acquisite al processo<br />

emergono ulteriori riscontri alle affermazioni del GANCI e<br />

dell’ANZELMO.<br />

In particolare, dalla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in<br />

data 24/3/1993 209 , colla quale il GALATOLO, nel processo contro<br />

APONTE+14 è stato condannato a 26 anni di reclusione, per il reato di<br />

associazione mafiosa e di associazione finalizzata al traffico delle<br />

sostanze stupefacenti, si ricava (colla forza del giudicato) che il<br />

GALATOLO Vincenzo, nel momento in cui venivano commessi gli<br />

omicidi in trattazione, era “rappresentante” della famiglia<br />

dell’Acquasanta.<br />

Ricavandosi, del pari, che il medesimo era strettamente collegato<br />

anche sulla base di un cogente e diretto rapporto gerarchico ai<br />

MADONIA (Francesco ed Antonino in particolare che dirigevano l’uno<br />

formalmente, l’altro in sostituzione del primo durante i periodi di<br />

detenzione, il mandamento di Resuttana nel quale la famiglia<br />

dell’Acquasanta rientrava).<br />

Sempre dalla suddetta sentenza emerge, altresì, che era stato<br />

proprio il MADONIA (Francesco) una volta ottenuto il mandamento di<br />

Resuttana ad esigere che la famiglia dell’Acquasanta fosse diretta da<br />

GALATOLO Vincenzo, in luogo del vecchio rappresentante<br />

(CUSENZA), proprio per il rapporto di fiducia che legava i MADONIA<br />

ai GALATOLO.<br />

Inoltre, emerge che il fondo GALATOLO era utilizzato dai<br />

corleonesi e dai loro alleati fin dai primi anni ottanta, sia per riunioni di<br />

mafia, sia per nascondere latitanti (Salvo MADONIA e GRECO<br />

Giuseppe Scarpa, in particolare), sia per commettervi omicidi, sia come<br />

base di partenza per gravi azioni delittuose.<br />

In definitiva, ricavandosi dalla cennata pronuncia che il<br />

GALATOLO Vincenzo componeva il sanguinario “gruppo operativo”<br />

sul quale poteva fare affidamento il RIINA per sconfiggere la corrente<br />

facente capo a BONTATE, INZERILLO e BADALAMENTI, per<br />

sterminarne gli aderenti, e per acquistare la supremazia assoluta in seno a<br />

Cosa Nostra.<br />

209 Cfr. al faldone nr. 21, nonché sopra al § 5.<br />

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