CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti
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Peraltro, dal compendio delle sentenze acquisite al processo<br />
emergono ulteriori riscontri alle affermazioni del GANCI e<br />
dell’ANZELMO.<br />
In particolare, dalla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in<br />
data 24/3/1993 209 , colla quale il GALATOLO, nel processo contro<br />
APONTE+14 è stato condannato a 26 anni di reclusione, per il reato di<br />
associazione mafiosa e di associazione finalizzata al traffico delle<br />
sostanze stupefacenti, si ricava (colla forza del giudicato) che il<br />
GALATOLO Vincenzo, nel momento in cui venivano commessi gli<br />
omicidi in trattazione, era “rappresentante” della famiglia<br />
dell’Acquasanta.<br />
Ricavandosi, del pari, che il medesimo era strettamente collegato<br />
anche sulla base di un cogente e diretto rapporto gerarchico ai<br />
MADONIA (Francesco ed Antonino in particolare che dirigevano l’uno<br />
formalmente, l’altro in sostituzione del primo durante i periodi di<br />
detenzione, il mandamento di Resuttana nel quale la famiglia<br />
dell’Acquasanta rientrava).<br />
Sempre dalla suddetta sentenza emerge, altresì, che era stato<br />
proprio il MADONIA (Francesco) una volta ottenuto il mandamento di<br />
Resuttana ad esigere che la famiglia dell’Acquasanta fosse diretta da<br />
GALATOLO Vincenzo, in luogo del vecchio rappresentante<br />
(CUSENZA), proprio per il rapporto di fiducia che legava i MADONIA<br />
ai GALATOLO.<br />
Inoltre, emerge che il fondo GALATOLO era utilizzato dai<br />
corleonesi e dai loro alleati fin dai primi anni ottanta, sia per riunioni di<br />
mafia, sia per nascondere latitanti (Salvo MADONIA e GRECO<br />
Giuseppe Scarpa, in particolare), sia per commettervi omicidi, sia come<br />
base di partenza per gravi azioni delittuose.<br />
In definitiva, ricavandosi dalla cennata pronuncia che il<br />
GALATOLO Vincenzo componeva il sanguinario “gruppo operativo”<br />
sul quale poteva fare affidamento il RIINA per sconfiggere la corrente<br />
facente capo a BONTATE, INZERILLO e BADALAMENTI, per<br />
sterminarne gli aderenti, e per acquistare la supremazia assoluta in seno a<br />
Cosa Nostra.<br />
209 Cfr. al faldone nr. 21, nonché sopra al § 5.<br />
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